- Categoria: Studi e articoli sulla disabilità
- Scritto da Eliana Sias
La strada verso l'inclusione scolastica: una rassegna delle principali tappe - La legge n. 104/1992
Article Index
Presto ci si rese però conto che l'assenza di progettualità di ampio respiro generava il rischio di vanificare i risultati ottenuti. Da qui l'elaborazione della Legge 104 del 1992, che prevede la costruzione di reti istituzionali e collaborazioni professionali che generino condivisione di intenti e responsabilità. Tale Legge quadro propone un quadro normativo maggiormente organico, con al centro del processo di integrazione decentramento territoriale, coordinamento dei servizi e degli interventi, ricerca e prevenzione. Il compito di accertare il diritto agli interventi previsti è affidato alle unità sanitarie locali che, come stabilito dal DPR del 24 febbraio 1994, a seguito della segnalazione congiunta di scuola e famiglia, provvedono all'individuazione e alla certificazione dell'handicap.
Compito delle stesse è stilare la diagnosi funzionale, primo passo dal quale partire per identificare esigenze dei portatori di handicap e, sulla base di queste, progettare interventi individualizzati (art. 1). La diagnosi, "descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria", viene redatta "dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima' (art.3 comma 2), e "deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali" (idem), viene consegnata ai genitori, che hanno il compito di consegnarla all'istituto scolastico in tempo utile per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno da parte dell'allora Provveditore Provinciale. Sulla base di questo documento, docenti curricolari e di sostegno in collaborazione con i familiari dell'alunno definiscono il profilo dinamico funzionale, atto ad indicare "il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" (art. 4). Interviene infine la definizione del PEI (piano educativo individualizzato), "documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione" (art. 5), per la stesura del quale sono previsti interventi del corpo docente, dell'ASL e della famiglia.
Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e piano educativo individualizzato sono gli strumenti messi a punto proprio per consentire all'istituzione scolastica di lavorare sui reali bisogni educativi di ogni bambino con disabilità ed elaborare la programmazione educativa individualizzata (Terribili et al., 2011).

