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La progettazione pedagogica negli Istituti Penitenziari - Conclusioni

Conclusioni

La Circolare n. 3593/6043 del 09/10/2003 sulle “Aree educative degli Istituti” partiva da un’analisi critica dell’esistente ed in particolare dalla constatazione di un processo di burocratizzazione delle aree educative, centrato su un’ottica di adempimento formale e su un sostanziale ritualismo che aveva portato ad un depotenziamento del principio dell’individualizzazione del trattamento, declinato spesso in termini di intrattenimento, e non certo favorito dallo stato di sofferenza cronico delle aree trattamentali, con riferimento in particolare al livello dei carichi di lavoro ed alla carenza degli organici [21].

La previsione di un progetto pedagogico avrebbe dovuto, nelle intenzioni del D.A.P., recuperare il senso del trattamento come offerta di risorse e interventi, capace di stimolare adesione e consenso da parte degli utenti-detenuti, riconducendo le diverse componenti del sistema penitenziario ad una comune sintesi ed alla capacità quindi di formulare una progettualità organica, con il coinvolgimento integrato dei vari soggetti istituzionali.

Guardando alla realtà dei singoli Istituti penitenziari si può affermare che tali indicazioni sulla progettazione pedagogica non sono state realizzate o lo sono state solo molto parzialmente.

Tale affermazione è suffragata dagli esiti di un percorso di confronto e riflessione che ha coinvolto tutti gli educatori del Provveditorato del Piemonte e della Valle d’Aosta [22]. Quello che avrebbe dovuto essere uno strumento condiviso tra le diverse aree dell’Istituto, frutto di una progettazione partecipata e ragionata attraverso incontri periodici e frequenti raccordi con la comunità esterna, si risolve ancora in una mera elencazione delle attività svolte o da svolgere, inverata in un documento per la maggior parte dei casi redatto dal solo responsabile dell’area educativa, senza la partecipazione degli altri soggetti che dovrebbero prendervi parte. Emerge una maggiore partecipazione e coinvolgimento in quegli Istituti dove l’organizzazione prevede sezioni con progetti mirati e dove sono maggiormente frequenti riunioni di confronto tra operatori delle diverse aree. Appare, inoltre, alquanto evidente che non tutte le direzioni degli Istituti diano la stessa importanza al progetto stesso, facendo mancare quell’autorevolezza necessaria perché il progetto sia riconosciuto da tutti gli operatori penitenziari. Infine è stata messa in discussione la potenzialità del progetto pedagogico di rappresentare le progettualità complessive di un Istituto penitenziario, particolarmente dell’area sicurezza e dell’area contabile, nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla direzione dell’Istituto stesso.

A queste considerazioni ha fatto eco la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento che ha emanato, nel 2011, una circolare con cui traccia l’evoluzione del Progetto Pedagogico in carcere [23]. “E’ necessario pensare e prevedere un progetto di Istituto, nel quale far confluire tutte le sollecitazioni progettuali delle singole aree: amministrativo-contabile, della sicurezza e, per quanto possibile, sanitaria. Rispetto a queste, è bene ricordarlo, l’istanza del trattamento rimane centrale, per la sua diretta derivazione dalle finalità costituzionali della pena”.

L’Amministrazione centrale cerca dunque di superare le difficoltà riscontrate nel corso degli anni nella condivisione della progettazione pedagogica, emanando delle precise disposizioni a tutte le aree degli Istituti affinché partecipino alla programmazione, apportando idee e valutazioni proprie, ritenendo che “il coinvolgimento dell’area educativa resta centrale ed indispensabile. Ma nessun apprezzabile risultato potrà realizzarsi senza il concorso delle conoscenze della polizia penitenziaria, che per compito istituzionale vive ogni momento accanto al detenuto, ed è in grado di apprezzare ogni aspetto della sua personalità e della sua evoluzione”[24].

In definitiva si sottolinea la necessità che il progetto pedagogico diventi parte integrante di un programma che coinvolga l’intero Istituto, auspicando che tale progetto sia condiviso, non solo nella dimensione conoscitiva del documento, ma anche nella condivisione delle responsabilità per l’attuazione di un piano che sia di tutte le componenti dell’Istituto e non solo dell’area educativa, affinché diventi un reale strumento operativo ed una guida nello svolgimento delle attività istituzionali [25].

 


Note

[1] Art. 27 Cost, 3° Comma: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
[2] “Con questo termine bisogna intendere un processo pedagogico e curativo suscettibile di modificare in senso socialmente adeguato il comportamento del soggetto, tale da rendere favorevole la prognosi di un suo reinserimento sociale”B. Giambra e C. Serra, Istituzioni totali, in C.Serra (a cura di) Proposte di Criminologia applicata 2003, Milano,Giuffrè Editore 2003, p.380.
[3] G. Sartarelli, Pedagogia penitenziaria e della devianza, Roma, Aracne editrice, 2001, p.155.
[4] Si vuole sottolineare come sia indispensabile l’adesione del detenuto al progetto rieducativo propostogli. Senza questa fondamentale premessa,non ci sono i presupposti per un cammino verso il cambiamento. Cfr. L. De Natale, Devianza e pedagogia, Brescia, La Scuola, 1998, p.189 e segg.
[5] "Il termine trattamento rieducativo sarà, invece, riservato ad indicare quella specifica attività che l’Amministrazione penitenziaria è chiamata a svolgere, in occasione dela detenzione o della privazione della libertà personale, al fine della risocializzazione della persona”. M. Canepa, S. Merlo, Manuale di Diritto Penitenziario, Milano, Giuffrè, 2004, p.107.
[6] V. art. 1 D.P.R.230/2000: “Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”.
[7] Circ. D.A.P. 3593/6043 del 09/10/2003,” Le aree educative degli Istituti”
[8] V. Art. 13 co.3 L.354/1975 (Individualizzazione del trattamento): “Per ciascun condannato e internato, in base alle risultanze dell’osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione.”
[9] Circ. D.A.P. 3593/6043 del 09/10/2003
[10] V. art. 15 co.1 L.354/75 :” Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.”
[11] Circ D.A.P. 423599 del 24/11/2004 "Indicazioni per la formulazione del progetto pedagogico".
[12] V. Sartarelli, cit., p. 160: "…risulta chiara la necessità che gli operatori penitenziari inizino maggiormente a lavorare in gruppo, mentre le Direzioni degli Istituti dovrebbero acquisire una conduzione manageriale del sistema carcere, organizzando periodiche riunioni tra i dipendenti".
[13] Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna, così denominati dalla Legge n.154 del 27/07/2005, che ha modificato l’art.72 della Legge n.354 del 26/07/1975
[14] Si vedano l’art. 12 - attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione, l’art. 20 - lavoro dei detenuti e soprattutto l’art. 27 - attività culturali, ricreative, sportive, dell’Ordinamento Penitenziario.
[15] Sartarelli, cit., p.152 "Il trattamento rieducativo, in analogia con quanto avviene con il trattamento terapeutico, non può sortire alcun effetto se non è preventivamente accolto e condiviso dal soggetto".
[16] Serra C. ( a cura di), op.cit., pag. 398.
[17] V. Legge 8 novembre 2000 n. 328.
[18] Circ. DAP. 3593/6043 del 09/10/2003.
[19] Casadei M.G., Scommesse dal carcere: la sfida dei percorsi educativi, Aracne editrice, Roma, 2008, p.12.
[20] Circ D.A.P. n 423599 del 24 novembre 2004 "Indicazioni per la formulazione del progetto pedagogico”.
[21] V. Sartarelli, cit., p. 154: "Un altro impedimento alla riabilitazione del condannato, è costituito dall’enorme disparità di forze presenti sul campo".
[22] Vengono riportate di seguito le riflessioni dei 3 gruppi di lavoro nell’incontro finale tenutosi al P.R.A.P. di Torino il 5 febbraio 2009, allegate alla Circ.P.R.A.P. Piemonte e Valle d’Aosta del 27/03/2009 n 12100 “Progetti Pedagogici 2009”.
[23] Circ. D.A.P. 0024103 del 20/01/2011:"Progetto d’Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico. Linee di indirizzo per l’anno 2011".
[24] Circ.D.A.P. 0024103 del 20/01/2011.
[25] Circ.P.R.A.P. Piemonte e Valle d’Aosta del 27/03/2009 n 12100 “ Progetti Pedagogici 2009”.

Autore: Piero Valentini, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma La Sapienza nel 1998, ha poi conseguito un Master di II livello in Scienze Criminologiche nel 2012 presso l’Università G. Marconi di Roma. Dal 2004 opera in qualità di funzionario giuridico-pedagogico per l’Amministrazione Penitenziaria. Dal 2009 ad oggi ha ricoperto l’incarico di Responsabile dell’Area Educativa nella Casa di Reclusione "San Michele" di Alessandria e successivamente nella Casa Circondariale "Cantiello e Gaeta" di Alessandria.


copyright © Educare.it - Anno XIV, N. 5, Maggio 2014

DOI: 10.4440/201405/VALENTINI