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La prospettiva lavorativa nell'educazione delle persone diversamente abili - L'evoluzione del mercato del lavoro

L'EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

Abbiamo argomentato la necessità di educare al lavoro sin dalla prima infanzia, cercando di distinguere, seppur in breve, il ruolo della famiglia da quello della scuola e delle altre istituzioni formative. L'impegno educativo di tali "corpi primari" tuttavia non è sufficiente per far sì che il lavoro per il giovane affetto da deficit sia davvero una risorsa su cui investire il proprio futuro. Accanto a ciò è necessario che la società tutta si faccia carico di "educare il lavoro", di operare cioè quelle trasformazioni, prima di tutto normative, in virtù delle quali il rapporto tra sistema produttivo e lavoratore, tanto più se debole, non sia sbilanciato a favore del primo.
I più recenti provvedimenti legislativi seguono questa logica.
In materia antinfortunistica, ad esempio, si afferma il dovere dell'azienda di provvedere alla sicurezza del posto di lavoro, che quindi deve essere "adattato su misura" del lavoratore in modo che non si esponga a rischio indebito.
Ma sono la revisione della normativa in tema di collocamento delle persone disabili, il mondo della cooperazione sociale e la recente riforma del mercato del lavoro ad offrire le prospettive più interessanti.

Dall'assunzione obbligatoria al collocamento mirato

La recente riforma del collocamento obbligatorio è destinata a modificare la distinzione che abbiamo delineato nelle righe precedenti. Vediamone gli elementi più significativi sul piano pedagogico.

Il riferimento normativo è costituito dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e nel relativo "Atto di indirizzo e coordinamento" (DPCM del 13 gennaio 2000). Essi promuovono l'inserimento e l'integrazione lavorativa nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato per quelle persone che hanno una significativa riduzione della capacità lavorativa (art. 1).

Ai fini occupazionali, si prevede una diagnosi funzionale, elaborata collegialmente da un'apposita commissione, volta a definire un profilo socio-lavorativo della persona, ovvero le sue capacità globali attuali e potenziali (19). Il soggetto svantaggiato può aspirare infatti ad un "collocamento mirato", ovvero di essere inserito nel posto adatto con il riconoscimento delle proprie qualifiche, "attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (Legge n. 68/99, art. 2). Al fine dell'inserimento mirato, la legge prevede anche un'adeguata riqualificazione professionale (art. 4, comma 6).

Tutto ciò per evitare che l'assunzione di un disabile sia un'iniziativa puramente assistenzialistica, mal tollerata dagli imprenditori soggetti all'obbligo di assunzione. Questa dimensione costrittiva non è stata cancellata dalla nuova normativa, che anzi estende l'obbligo alle piccole imprese (con più di 15 dipendenti), ma sono presenti misure atte a garantire sia il lavoratore che le aziende. Per quest'ultime si prevedono, ad esempio, la possibilità di procedere per assunzioni nominative, agevolazioni economiche per le nuove assunzioni, nonché la stipula di convenzioni con i servizi per l'impiego, le cooperative sociali o con disabili che svolgono la libera professione.

Tra i servizi di sostegno alla persona che si avvia al lavoro, "vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per valutare, in situazione lavorativa, le potenzialità e le attitudini (…) sul piano della autonomia, della socializzazione e dell'apprendimento di regole base per un eventuale inserimento lavorativo; la formazione in situazione, finalizzata alla maturazione complessiva della personalità e all'acquisizione di competenze e abilità, specifiche spendibili nel mercato del lavoro; la mediazione al collocamento, per favorire il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro.
Tali progetti possono prevedere un eventuale sostegno alla persona anche dopo l'instaurarsi del rapporto lavorativo" (20).

In sintesi, riteniamo che si possa considerare in modo positivo l'evoluzione della normativa a tutela del lavoro delle persone svantaggiate, principalmente per il fatto che viene recuperata la centralità del soggetto nel rispetto delle sue diversità.

Le cooperative sociali

Le persone in difficoltà storicamente trovano accoglienza nell'articolato mondo della cooperazione sociale.

La Legge 8 novembre 1991, n. 381, ha dato una nuova disciplina al settore, introducendo la categoria delle cooperative sociali che raccoglie quanti si occupano di integrazione lavorative e/o riabilitativa di soggetti svantaggiati, con forte connotazione mutualistica e di connessione con la comunità locale.

La legge distingue le cooperative sociali in due categorie: quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (art.1 lettera A) e quelle che svolgono attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art.1 lettera B). In modo specifico l'art.4 definisce che nelle cooperative di "tipo B" devono esservi almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, e, compatibilmente con il proprio stato soggettivo, in qualità di soci della cooperativa stessa. Si possano considerare persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti con problemi psichiatrici, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione...

Dovendo perseguire sia obiettivi educativi che produttivi, alle cooperative sociali di "tipo B" la legge riconosce forme di agevolazione e di sostegno, nonché la possibilità di avere finanziamenti attraverso convenzioni con le istituzioni locali come riconoscimento del servizio sociale di pubblica utilità che esse svolgono.
Sul piano educativo, la cooperativa sociale (tipo B) può rappresentare una buona possibilità di avvio al lavoro, a condizione che vi sia una prevalenza di soci lavoratori con competenze educative in grado di garantire un'efficace azione di supporto ai soci in difficoltà, senza trascurare la corretta conduzione imprenditoriale.

Le esperienze in corso hanno dimostrato che l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate avviene meglio in cooperative che hanno certe caratteristiche. Il poter operare senza tempi di consegna rigidi, con ritmi di lavoro sostenibili, è ad esempio una condizione importante, così come lo è una certa diversificazione delle attività produttive: ciò permette d'individuare per ogni persona l'attività più adatta e di poter operare, se le condizioni del soggetto lo permettono, una rotazione su diverse mansioni in modo da favorire la conoscenza delle diverse fasi di lavorazione nonché l'utilizzo di vari strumenti ed attrezzature.
Non si dimentichi che per i soggetti svantaggiati inseriti nelle cooperative sociali "l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio ed a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi" (21) in vista dell'integrazione in un ambiente lavorativo normale.

Per questi motivi nella cooperativa i lavoratori svantaggiati sono "assunti" e non semplicemente "inseriti": viene corrisposto uno stipendio mensile, a differenza di ciò che avviene in qualsiasi istituto e nei laboratori protetti. La retribuzione è uguale per tutti fino ad un certo livello, oltre il quale diviene proporzionale alla mansione svolta e alla effettiva produttività del singolo.