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La prospettiva lavorativa nell'educazione delle persone diversamente abili

Al di fuori dei circuiti assistenziali, il futuro di un giovane diversamente abile non può essere separato dalla necessità di avere un'occupazione. Il lavoro si impone come una prospettiva fondamentale nell'educazione di una persona, anche quando vi sono menomazioni, disabilità ed handicap.

1. IL LAVORO E' UN PROBLEMA?

Se si considerano i dati occupazionali forniti periodicamente dall'ISTAT, è indubbio che per un giovane la prospettiva lavorativa appaia carica di problematicità. In questi ultimi anni la disoccupazione si è attestata intorno ad una media di poco inferiore al 12%, seppur con fortissime differenze tra le regioni settentrionali e quelle meridionali.
La contrazione dell'occupazione, notoriamente, colpisce le fasce più deboli: giovani, donne, personale con basso grado di specializzazione, lavoratori prossimi al pensionamento. Anche la persona con deficit, per la sua scarsa contrattualità sociale, rientra in questa fascia marginale del mercato del lavoro.

L'avvicinamento del disabile ad un'occupazione è resa problematica anche da una distorta concezione del lavoro. La cultura dell'apparenza, che permea la nostra società, induce a valutare un impiego secondo quanto rende economicamente e in base al prestigio sociale (status) che fornisce. Ad esempio, in un'ipotetica classifica, oggi si situano in fondo le attività lavorative prettamente manuali: così alcune professioni vengono ritenute preferibili in termini assoluti e non rispetto a capacità ed attitudini dell'individuo.
Secondo tali concezioni il lavoro è essenzialmente merce di scambio che viene monetizzata; è una visione estremamente riduttiva che ha come ultima conseguenza la convinzione che, se fosse possibile, sarebbe meglio non lavorare.

Di fronte agli aspetti problematici del lavoro, non sono pochi i genitori che preferiscono la "garanzia" di una pensione di invalidità piuttosto che il collocamento del figlio disabile. Pur comprendendo la scelta di alcune famiglie in stato di bisogno, sul piano pedagogico e psicologico l'opzione è inaccettabile e rischiosa; molti casi hanno infatti mostrato come lo stato di inattività in un adolescente disabile, concluso il periodo di scolarizzazione, conduca inevitabilmente a forme anche accentuate di regressione funzionale. La mancanza di prospettive per il futuro poi può portare ad una demotivazione così profonda da costituire il substrato ottimale per l'insorgenza di nuove patologie di natura nevrotica e non raramente psicotica.
Nella consapevolezza di questo problema, il legislatore ha stabilito che indennità di accompagnamento ed attività lavorativa non siano incompatibili (1); vi sono infatti molte ragioni teoriche e pratiche per considerare il lavoro in termini positivi, come vedremo nei prossimi paragrafi.

Una diversa considerazione del lavoratore

Numerose sono le innovazioni, anche di ordine concettuale, che sono seguite in questi anni alla riorganizzazione del lavoro secondo le teorie della qualità totale.
Superata l'illusione di poter perseguire un modello industriale sempre più robotizzato, con la progressiva eliminazione dei lavoratori dal ciclo produttivo, negli ultimi anni è tornata prepotentemente la centralità della persona nell'organizzazione. Senza "qualità del processo" non vi può essere "qualità del prodotto" ed "il processo lavorativo sta dentro le persone e non nelle carte di un mansionario o di un ciclo di montaggio" (2): si tratta di concetti semplici, ma che hanno rivoluzionato l'organizzazione aziendale, rivalutando il ruolo della persona e ponendo il patrimonio cognitivo, affettivo, sociale, motivazionale del singolo e del gruppo come fattore chiave del successo dell'impresa.
Di conseguenza l'organizzazione del lavoro e le tecnologie di interfaccia cominciano ad essere progettate anche in funzione delle persone. I sistemi di produzione, tanto di beni quanto di servizi, tendono ad assomigliare a "piccole società" in cui vi è spazio per l'autoimprenditorialità e la partecipazione ad una "mission" che si esplicano nella cura dei dettagli e nel sentirsi parte di un risultato finale.

Questa visione porta al superamento dell'opposizione di stampo tayloriano tra quanti sono impiegati in compiti di concetto e quanti sono invece adibiti a mansioni più manuali ed esecutive. Si parla infatti di job enrichment (arricchimento del contenuto del lavoro in senso verticale), in modo che anche l'esecutore si riappropri di certe funzioni di tipo intellettuale, come la programmazione ed il controllo (3).
L'autorealizzazione della persona attraverso la sua occupazione costituisce, in definitiva, elemento di primaria importanza anche per l'azienda, che ha interesse a promuovere con cura la qualità del lavoro e della convivenza collettiva. E' plausibile pensare che in questa diversa organizzazione, come accadeva nei villaggi agricoli di un tempo, vi sia un ruolo produttivo anche per i più deboli senza perdere di vista gli obiettivi dell'azienda.


Oltre gli stereotipi, il lavoro come valore

Le componenti valoriali del fare vengono messe meglio in luce dalla riflessione pedagogica.
Partiamo da una disamina del concetto stesso cui facciamo riferimento: cos'è il lavoro?
Nella sua accezione più immediata, il lavoro è un'attività necessaria alla sussistenza. Lavorare per vivere dunque, contro le tentazioni della società consumistica che spinge a vivere per lavorare. Ma si intravede un significato ulteriore: quello del "lavorare per essere in pienezza".
E' la dimensione antropologica del lavoro, che si rifà esplicitamente al personalismo: "l'uomo è essenzialmente artefice, creatore di forme, facitore di opere (...) la natura dell'uomo è l'operare" scriveva Mounier (4).
A ben pensare, infatti, per molti versi "noi siamo ciò che facciamo", ovvero il lavoro è momento fondamentale nel processo di autorealizzazione. In senso generale, essa si compie "mediante la soddisfazione di potenzialità la cui mancata attuazione implica uno stato di indigenza nel soggetto" (5).

Nella psicologia umanistica, il lavoro viene direttamente correlato con la tensione personale al soddisfacimento di bisogni di grado sempre più elevato sino all'obiettivo finale dell'autorealizzazione personale. Si stabilisce una continuità, a partire dal soddisfacimento dei bisogni fisiologici di sussistenza, attraverso stadi interconnessi e sovrapponibili, quali la acquisizione della sicurezza, l'associarsi con gli altri, il definirsi di una stabile identità sociale, sino a giungere ad "essere ciò che si può essere".
In pratica con l'accesso ad un'occupazione si riconosce a tutti, e quindi anche alla persona con handicap, non solo il diritto alla sopravvivenza, ma anche alla realizzazione di sé.

Queste considerazioni ci introducono a quella che potremo definire la dimensione psicologica del lavoro: esso ha, infatti, una parte fondamentale nel processo di costruzione della propria identità.
Erikson ha chiarito come il problema della definizione dell'identità personale sia il più importante durante l'adolescenza (6). Il giovane si interroga: "chi sono io? Con questo aspetto, con il mio handicap, chi sono io?". Ebbene, l'assunzione di un ruolo lavorativo è contributo spesso decisivo al problema dell'identità, poiché, appunto, io sono quello che faccio.
Non si tratta di una maturazione che avviene in situazioni di isolamento, ma richiede una relazione dialogica con l’altro (7). E' una condizione che il lavoro può soddisfare: la maggior parte delle professioni infatti comporta l'"essere insieme con qualcuno per fare qualcosa".

La dimensione sociale del lavoro non è un fatto né scontato né facile; Sarchielli (8) parla addirittura di "socializzazione secondaria", riferendosi a quel processo continuo di acquisizione di conoscenze, capacità, valori, motivazioni necessarie per divenire membro a pieno titolo di un'organizzazione lavorativa; essa è un microcosmo culturale, come lo definì Hessen (9), nel quale vi sono inclusi la complessità dei rapporti umani e sociali che vi si realizzano, una sorta di "lavoro sociale" fatto di relazioni sindacali, di strutture di mutua assistenza ecc.
Da un punto di vista pedagogico, il lavoro va colto dunque come momento fondamentale di integrazione sociale.

Il lavoro per la persona diversamente abile

L'asserzione "noi siamo quello che facciamo" è tanto più vera in presenza di handicap.
"L'importanza dell'attività lavorativa per l'handicappato - scrive Montobbio - è evidente a tutti (...); infatti il lavoro rappresenta non solo lo strumento essenziale dell'autosufficienza ed il tramite primario della socializzazione, ma anche l'elemento fondamentale della realizzazione di se stessi, della risoluzione delle problematiche dell'autostima e dell'identità.
L'avvio di una attività produttiva, il recupero di una vita in comune, determinano per il giovane handicappato le occasioni per un inserimento più generale nel contesto sociale e costituiscono un elemento importante al fine della sua crescita psicologica e relazionale.
Il lavoro rappresenta inoltre la logica conclusione di tutta l'attività di inserimento, socializzazione e riabilitazione svolta nelle età precedenti" (10).

Il lavoro per l'handicappato ha dunque una valenza educativa globale, che diventa anzi "falsificazione" -in senso popperiano- dell'educazione precedente, decretandone senza appello la bontà o il suo fallimento. In altre parole, se la persona è stata educata secondo un progetto pedagogico volto a potenziare le abilità e la massima autonomia, egli dovrà esser pronto dopo gli anni della scolarità, salvo gravissimi impedimenti di natura organica o funzionale, all'inserimento lavorativo.

Montobbio sottolinea anche la funzione riabilitativa del lavoro poiché opera un'assegnazione di ruolo. Ciascuno di noi abitualmente usa farsi riconoscere nelle relazioni quotidiane mediante i propri estremi anagrafici e\o attraverso la propria professione: il disabile che lavora ha la possibilità di essere identificato per il ruolo che svolge e non unicamente per gli impedimenti che presenta. In altre parole, "quello che si fa" integra "quello che si è" nei rapporti con gli altri ed il ruolo lavorativo può rappresentare, per un giovane affetto da deficit, un modo prezioso per entrare nel mondo dei grandi riscattando, in tutto o in parte, la propria situazione di handicap. Il ruolo è dunque un grande fattore di mediazione sociale.


2. LA NECESSITA' DI EDUCARE AL LAVORO

Sin qui abbiamo cercato di evidenziare come il lavoro possa essere, anziché un problema, una risorsa, una possibilità esistenziale che diventa irrinunciabile anche per quanti sono affetti da deficit.
L'aspetto realmente problematico della questione, a questo punto, diventa un altro: l'educazione al lavoro, che interpella tutti i soggetti coinvolti nell'educazione del giovane disabile, famiglia e scuola in primo luogo.

Il ruolo della famiglia

Rispetto alla costruzione del futuro dei figli, tanto a livello simbolico quanto nei fatti, la famiglia svolge un sostegno insostituibile; essa ha la grande responsabilità di educare alla progettualità, alla libertà, alla scelta. I genitori, tuttavia, possono negare il futuro dei figli con atteggiamenti di iperprotezione, di sostituzione, di rifiuto delle difficoltà oppure crescendoli come degli eterni fanciulli. "Là dove c'è un disabile" - scrive Larocca - occorre "un'aggiunta d'amore per aiutarlo a perseguire la sua maturità nonostante il deficit"(11): è necessario imparare a credere ed a desiderare che un figlio diversamente abile, nella propria esistenza, possa aspirare alle medesime possibilità che si aprono, con la crescita, a tutti i suoi coetanei.

Levinson (12) sostiene che l'inserimento di un giovane nell'età adulta dipende dall'assolvimento di alcuni compiti, tra cui sono fondamentali l'intraprendere una carriera lavorativa ed il definire un "sogno" sulla propria realizzazione da adulto.
"Il Sogno - egli scrive - nella sua forma primordiale è un vago senso di sé-nel-mondo (adulto). Esso possiede la qualità di una visione, una possibilità immaginaria che genera eccitazione e vitalità".
Il sogno per l'adolescente è come una "stella polare" che, fornendo una "direzione" alla propria esistenza, ispira e fornisce energia motivazionale all'attività presente. Sostiene Levinson che "la crescita di un giovane dipende in buona parte dal fatto che la struttura della prima parte della sua vita sia conforme al Sogno, e pervasa da esso.
I sogni degli adolescenti, compresi quelli a carattere professionale, sono soggetti a trasformarsi e tendono, con lo sviluppo, a tradursi in un progetto di vita: essi rimangono comunque indispensabili poiché, se vengono a mancare, con essi "scompariranno ogni senso di vitalità e di intenzionalità".
Ciò può avvenire per mancanza di opportunità, per tratti individuali come il senso di colpa, la passività o perché richiede talenti particolari, ma anche perché i genitori non lo assecondano.

Larocca descrive il rischio che la famiglia si chiuda in se stessa ed approfitti del deficit del figlio invocando la pubblica assistenza oppure, se ne ha i mezzi, si isoli "in una torre d'avorio, soprattutto dopo che, superato l'obbligo scolastico, non si trova alcun'altra modalità di aiutare il soggetto che quella di tenerlo in casa sotto tutela di qualche governante" (13).

Oltre ad un atteggiamento di fondo aperto alla costruzione di un futuro per il figlio handicappato, il ruolo dei genitori all'educazione al lavoro si concretizza nello sviluppo di una serie di disposizioni pre-professionali che in questa sede possiamo solo accennare a grandi linee: capacità di comunicare ed ascoltare, in modo da creare le condizioni per l'integrazione nel "mondo dei normodotati" (14); capacità di orientarsi, ovvero di indirizzare le aspirazioni personali sulla base degli elementi di realtà raccolti dall'esperienza; capacità di affrontare le difficoltà ed a tollerare le frustrazioni; capacità di riconoscere e rispettare le regole; resistenza alla fatica fisica, cognitiva e psichica.

Il contributo della scuola

Ai fini dell'inserimento lavorativo la scuola, nella sua duplice veste di ambiente di socializzazione e di apprendimento, ha un ruolo fondamentale come la famiglia.
Con la frequenza scolastica il bambino diversamente abile perfeziona la socializzazione primaria ed inizia una sorta di "socializzazione anticipatoria" al lavoro attraverso l'avvicinamento progressivo al gruppo dove spera di venire accolto. A scuola egli sperimenta direttamente il "peso" della propria diversità; le situazioni in cui il proprio deficit diventa motivo di esclusione e di discriminazione; il sapore "agrodolce" della tolleranza ed i percorsi non lineari della piena integrazione.

Dal canto suo, l'istituzione scolastica è investita dalle istanze poste dalle molteplici diversità dei propri alunni. Sul piano pedagogico, la sfida consiste nell'"attribuire un eguale valore alle diversità" (15), ricercando in sede progettuale e programmatica le soluzioni didattiche ed organizzative che meglio perseguono l'integrazione di coloro che sono svantaggiati in partenza.
A questo riguardo la riforma della scuola ha un peso rilevante: l'autonomia chiama inesorabilmente gli istituti alle proprie precise responsabilità mentre la riforma del sistema scolastico offrirà una fase più articolata di orientamento, riconoscendo agli alunni la capacità di scelta e la responsabilità del proprio progetto di vita (16).

Due brevi incisi: per il soggetto con deficit l'orientamento potrebbe essere enormemente arricchito da "esperienze in situazione", nelle quali egli possa provare le proprie attitudini prima di decidere il percorso formativo superiore. Contemporaneamente gli insegnanti dovrebbero adottare l'osservazione sistematica come strumento necessario per una progettazione pedagogica effettivamente a misura del singolo allievo, in grado di guidarlo nell'esplicazione di tutte le sue potenzialità, comprese quelle professionali.

A livello degli apprendimenti, la scuola educa al lavoro quando approfondisce quelle conoscenze e capacità che costituiscono una sorta di "dotazione di partenza": flessibilità cognitiva, per essere in grado di superare le "fissità funzionali" e di generalizzare gli apprendimenti; capacità di concentrazione su di un compito per un lungo periodo; riconoscimento di gerarchie e di diverse modalità relazionali; capacità di riconoscere limiti alle azioni competitive; adattamento a norme e valori propri dell'ambiente; adeguamento ad obiettivi comuni; tolleranza a frustrazioni, insuccessi, critiche.

La formazione professionale

Fino a poco tempo fa, nell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, si tendeva a sottolineare unicamente gli aspetti di socializzazione, trascurando invece quelle che potremo definire "condizioni interne" per poter accedere al posto di lavoro: tra tutte il possesso di competenze professionali, anche specifiche, coerenti con la domanda di mercato.
Oggi vi è sempre più la consapevolezza che il mondo del lavoro apre le porte solo a persone in grado di essere effettivamente produttive, pur nella loro "diversa abilità"; altrimenti si ricade nelle logiche del sistema assistenzialistico, che molto difficilmente mettono la persona nelle condizioni di realizzarsi in ambito lavorativo.

Ecco la necessità della formazione professionale, oggi prescritta a tutti fino alla maggiore età (17). Dopo l'obbligo scolastico, infatti, i giovani devono assolvere all'obbligo formativo, che termina a 18 anni. Compiuto il 15° anno essi hanno tre possibilità: 1) proseguire gli studi nella scuola secondaria superiore per ottenere il diploma; 2) iscriversi alla formazione professionale regionale per ottenere una qualifica; 3) essere assunti con contratto di apprendistato, con 240 ore di formazione l'anno.
Lo scopo del provvedimento è sviluppare negli adolescenti, oltre all'autonomia personale ed alle capacità relazionali, tutte le abilità professionali, senza disdegnare quelle di tipo manuale. 
Per un disabile le possibilità di acquisire una formazione specifica sono oggi molteplici: corsi biennali o triennali nei Centri di Formazione Professionale; corsi regionali brevi; corsi mirati all'inserimento lavorativo finanziati dal Fondo Sociale Europeo; formazione in situazione; soggiorni-lavoro; borse-lavoro.Tali possibilità formative sono di norma completamente gratuite, alcune prevedono anche una quota a favore dei partecipanti, sulla base della frequenza.

In linea generale, sono preferibili i percorsi formativi offerti in situazione di integrazione sociale e scolastica con compagni "normodotati" e quelli a più lunga durata poiché permettono meglio l'elaborazione del ruolo professionale. Da più parti, infatti, si sostiene che tutti i progetti messi a punto per la formazione al lavoro dovrebbero essere centrati, prima ancora che su una preparazione specifica, sulla progressiva assunzione di un "professional self", cioè di un'identità legata al ruolo lavorativo.

La transizione dalla scuola al lavoro

Troppo poco ancora ci si sofferma a considerare l'importanza della fase transitoria che porta un giovane dalla scuola al lavoro.
L'uscita dalla formazione è indubbiamente un momento critico poiché vengono meno i rinforzi sociali e le cure tipiche di un ambiente "protetto". Si propone una situazione di "iniziazione" in cui avviene un confronto inevitabile fra la concezione del lavoro e della professionalità presente in una determinata organizzazione economico-produttiva e l'immagine del sé lavorativo costruitasi nel giovane. 
Il passaggio è particolarmente delicato sul piano psicologico, in quanto le nuove modalità di relazione ed il ruolo occupazionale assunto facilmente diventano una conferma della propria identità personale e sociale. In molti casi potrebbe essere opportuna l'introduzione di uno "status transitivo" tra quello di studente e quello di lavoratore, che permetta al giovane l'evoluzione necessaria senza traumi.

Cambiando prospettiva, si consideri quanto può essere difficile per le aziende l'inserimento di un lavoratore affetto da deficit: piccole e medie imprese hanno spesso bisogno di essere "educate" alla presenza di una persona diversamente abile, comprendendo che essa può contribuire alla crescita dell'azienda. Secondo Larocca si tratta di un passaggio cruciale, senza il quale si rischia di "perpetrare il fenomeno della schiavitù" (18). E' necessario che la persona debole non sia costretta alla ripetizione di mansioni fine a se stesse, ma vi si offra occasione per l'esercizio della propria intelligenza, qualsiasi essa sia, in modo che il suo lavoro, quand'anche fosse manuale, diventi espressione della propria originale creatività. Allo stesso modo è importante che i compiti lavorativi assegnati, pur se circoscritti e parziali, siano davvero significativi ed utili all'azienda.

In considerazione di tutti questi aspetti, assumono particolare importanza le strategie formative finalizzate all'orientamento ed alla transizione alla vita attiva. 
I periodi di stage o di alternanza scuola\lavoro sono oggi le vie più praticate, ma sono da esplorare anche altre possibilità: forme di tutoring nel primo periodo di avviamento occupazionale, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, oltre a quelle forme di "mediazione" previste dalla nuova normativa sul lavoro delle persone disabili che analizzeremo nel prossimo paragrafo. E' in questa direzione che da anni operano i Servizi di Inserimento Lavorativo delle ASL, svolgendo una vera e propria una funzione "ponte" tra scuola e lavoro.
In definitiva, sul piano educativo, nel passaggio dalla scuola all'impiego è auspicabile un ampliamento dell'area "protetta" o della "mediazione", a beneficio sia del lavoratore sia dell'azienda.


L'EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

Abbiamo argomentato la necessità di educare al lavoro sin dalla prima infanzia, cercando di distinguere, seppur in breve, il ruolo della famiglia da quello della scuola e delle altre istituzioni formative. L'impegno educativo di tali "corpi primari" tuttavia non è sufficiente per far sì che il lavoro per il giovane affetto da deficit sia davvero una risorsa su cui investire il proprio futuro. Accanto a ciò è necessario che la società tutta si faccia carico di "educare il lavoro", di operare cioè quelle trasformazioni, prima di tutto normative, in virtù delle quali il rapporto tra sistema produttivo e lavoratore, tanto più se debole, non sia sbilanciato a favore del primo.
I più recenti provvedimenti legislativi seguono questa logica.
In materia antinfortunistica, ad esempio, si afferma il dovere dell'azienda di provvedere alla sicurezza del posto di lavoro, che quindi deve essere "adattato su misura" del lavoratore in modo che non si esponga a rischio indebito.
Ma sono la revisione della normativa in tema di collocamento delle persone disabili, il mondo della cooperazione sociale e la recente riforma del mercato del lavoro ad offrire le prospettive più interessanti.

Dall'assunzione obbligatoria al collocamento mirato

La recente riforma del collocamento obbligatorio è destinata a modificare la distinzione che abbiamo delineato nelle righe precedenti. Vediamone gli elementi più significativi sul piano pedagogico.

Il riferimento normativo è costituito dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e nel relativo "Atto di indirizzo e coordinamento" (DPCM del 13 gennaio 2000). Essi promuovono l'inserimento e l'integrazione lavorativa nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato per quelle persone che hanno una significativa riduzione della capacità lavorativa (art. 1).

Ai fini occupazionali, si prevede una diagnosi funzionale, elaborata collegialmente da un'apposita commissione, volta a definire un profilo socio-lavorativo della persona, ovvero le sue capacità globali attuali e potenziali (19). Il soggetto svantaggiato può aspirare infatti ad un "collocamento mirato", ovvero di essere inserito nel posto adatto con il riconoscimento delle proprie qualifiche, "attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (Legge n. 68/99, art. 2). Al fine dell'inserimento mirato, la legge prevede anche un'adeguata riqualificazione professionale (art. 4, comma 6).

Tutto ciò per evitare che l'assunzione di un disabile sia un'iniziativa puramente assistenzialistica, mal tollerata dagli imprenditori soggetti all'obbligo di assunzione. Questa dimensione costrittiva non è stata cancellata dalla nuova normativa, che anzi estende l'obbligo alle piccole imprese (con più di 15 dipendenti), ma sono presenti misure atte a garantire sia il lavoratore che le aziende. Per quest'ultime si prevedono, ad esempio, la possibilità di procedere per assunzioni nominative, agevolazioni economiche per le nuove assunzioni, nonché la stipula di convenzioni con i servizi per l'impiego, le cooperative sociali o con disabili che svolgono la libera professione.

Tra i servizi di sostegno alla persona che si avvia al lavoro, "vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per valutare, in situazione lavorativa, le potenzialità e le attitudini (…) sul piano della autonomia, della socializzazione e dell'apprendimento di regole base per un eventuale inserimento lavorativo; la formazione in situazione, finalizzata alla maturazione complessiva della personalità e all'acquisizione di competenze e abilità, specifiche spendibili nel mercato del lavoro; la mediazione al collocamento, per favorire il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro.
Tali progetti possono prevedere un eventuale sostegno alla persona anche dopo l'instaurarsi del rapporto lavorativo" (20).

In sintesi, riteniamo che si possa considerare in modo positivo l'evoluzione della normativa a tutela del lavoro delle persone svantaggiate, principalmente per il fatto che viene recuperata la centralità del soggetto nel rispetto delle sue diversità.

Le cooperative sociali

Le persone in difficoltà storicamente trovano accoglienza nell'articolato mondo della cooperazione sociale.

La Legge 8 novembre 1991, n. 381, ha dato una nuova disciplina al settore, introducendo la categoria delle cooperative sociali che raccoglie quanti si occupano di integrazione lavorative e/o riabilitativa di soggetti svantaggiati, con forte connotazione mutualistica e di connessione con la comunità locale.

La legge distingue le cooperative sociali in due categorie: quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (art.1 lettera A) e quelle che svolgono attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art.1 lettera B). In modo specifico l'art.4 definisce che nelle cooperative di "tipo B" devono esservi almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, e, compatibilmente con il proprio stato soggettivo, in qualità di soci della cooperativa stessa. Si possano considerare persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti con problemi psichiatrici, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione...

Dovendo perseguire sia obiettivi educativi che produttivi, alle cooperative sociali di "tipo B" la legge riconosce forme di agevolazione e di sostegno, nonché la possibilità di avere finanziamenti attraverso convenzioni con le istituzioni locali come riconoscimento del servizio sociale di pubblica utilità che esse svolgono.
Sul piano educativo, la cooperativa sociale (tipo B) può rappresentare una buona possibilità di avvio al lavoro, a condizione che vi sia una prevalenza di soci lavoratori con competenze educative in grado di garantire un'efficace azione di supporto ai soci in difficoltà, senza trascurare la corretta conduzione imprenditoriale.

Le esperienze in corso hanno dimostrato che l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate avviene meglio in cooperative che hanno certe caratteristiche. Il poter operare senza tempi di consegna rigidi, con ritmi di lavoro sostenibili, è ad esempio una condizione importante, così come lo è una certa diversificazione delle attività produttive: ciò permette d'individuare per ogni persona l'attività più adatta e di poter operare, se le condizioni del soggetto lo permettono, una rotazione su diverse mansioni in modo da favorire la conoscenza delle diverse fasi di lavorazione nonché l'utilizzo di vari strumenti ed attrezzature.
Non si dimentichi che per i soggetti svantaggiati inseriti nelle cooperative sociali "l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio ed a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi" (21) in vista dell'integrazione in un ambiente lavorativo normale.

Per questi motivi nella cooperativa i lavoratori svantaggiati sono "assunti" e non semplicemente "inseriti": viene corrisposto uno stipendio mensile, a differenza di ciò che avviene in qualsiasi istituto e nei laboratori protetti. La retribuzione è uguale per tutti fino ad un certo livello, oltre il quale diviene proporzionale alla mansione svolta e alla effettiva produttività del singolo.


I nuovi rapporti di lavoro secondo la Riforma Biagi

Il 14 febbraio 2003 il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 30 che riforma il mercato del lavoro, meglio nota come "legge Biagi".
L’obiettivo generale vuole essere quello di promuovere un lavoro regolare e non precario, superando le rigidità imposte dalle regole precedenti, in un reciproco adattamento fra le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese.
In particolare la legge opera importanti novità in merito all’articolazione degli orari di lavoro, introducendo formule contrattuali che dovrebbero favorire l’ingresso o la permanenza al lavoro di persone che hanno bisogni particolari.

Innanzitutto viene rilanciato l’uso del part time (art.3), già oggetto di attenzione nella legge n. 196 del 24 giugno 1997, nota come "Pacchetto Treu".
Il part time si definisce come attività lavorativa effettuata ad orario inferiore di quello di norma previsto dai diversi contratti collettivi di lavoro. Può essere "orizzontale" quando la prestazione lavorativa si svolge tutti i giorni della settimana ma per un numero di ore inferiore a quello dei lavoratori a tempo pieno; diviene invece "verticale" allorché il lavoro viene svolto solo per alcuni giorni della settimana o del mese, ad orario intero (ad esempio: lunedì, martedì e mercoledì di ogni settimana). Si definisce part time "ciclico" se la prestazione concerne solo alcuni periodi dell'anno o del mese (ad esempio: trenta giorni al lavoro e trenta a casa).

La Riforma Biagi riprende poi il già noto "contratto di lavoro ripartito" (job-sharing), regolamentato con la Circolare n. 43/98 del Ministero del Lavoro, seppur finora poco utilizzato.
Ribattezzato come "lavoro a coppia" (art. 4, comma 1, lettera e), esso prevede che due o più persone possano garantire insieme una prestazione di lavoro, distribuendosi liberamente settimane, giornate o parti della giornata di lavoro.

La legge n. 30/2003 riforma poi in maniera profonda il pianeta delle collaborazioni coordinate e continuative, introducendo il lavoro a progetto (art. 4, comma 1, lettera c), cioè una forma di lavoro autonomo che deve avere un capo e una coda. In tutti gli altri casi i "co.co.co" devono essere ridefiniti come rapporti di lavoro subordinato.

Possiamo auspicare che tali nuove formule occupazionali aprano nuovi sbocchi lavorativi anche per le persone disabili: pensiamo a tutti coloro che non sono in condizione di sostenere una permanenza prolungata sul posto di lavoro, che hanno bisogno di periodi di defaticamento o di cura, che sono meglio collocati in lavori ciclici o stagionali. Per le aziende si aprono così possibilità di assunzione, anche a lungo termine, calibrate sui tempi richiesti dalle mansioni che effettivamente una persona può svolgere.

Conclusioni

A ciascuna persona, in quanto tale, è consegnata la speranza che il futuro riserva una maggior pienezza. Non si tratta di una felicità edonisticamente intesa (22), perché quasi sempre la realizzazione imbocca i tortuosi percorsi della fatica e della sofferenza, ma certo di una pienezza nell'autonomia e nel senso del proprio essere al mondo. Tale speranza appartiene a tutti, anche alle persone diversamente abili, le quali, forse, hanno maggior bisogno di genitori, insegnanti, educatori e politici che li aiutino a "compiersi", a realizzarsi.

Il lavoro rappresenta una tappa di questo "compimento", l'accesso ad un livello di autonomia e di autosufficienza che è componente insostituibile dell'essere adulto. L'occupazione va coltivata come prospettiva necessaria lungo tutto il cammino dell'educazione, con consapevolezza delle difficoltà ma soprattutto fiduciosi che anche chi è ostacolato da una disabilità può e deve contribuire con le mani, l'intelligenza ed il cuore a rendere migliore la terra in cui viviamo.

 


Note:

1. Cfr. Legge del 21 novembre 1988, n. 508, recante "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti."

2. C. Lepri-E. Montobbio, "Lavoro e fasce deboli", Franco Angeli, Milano, 1994, pag.10.

3. Cfr. G. Bocca, Pedagogia e lavoro, Ed. Franco Angeli, Milano, 1992.

4. Cfr. E. Mounier, La paura del secolo XX, Ed. La Nuova Italia, Firenze, 1951.

5. AA.VV., Teoria e modello in pedagogia, Armando, Roma, 1986.

6. E. Erikson, Identitty and the Life Cycle, in "Psycological Issues", Monograph 1, International Universities Press, New York, 1959.

7. Vedasi a questo riguardo gli scritti di M. Buber, in particolare "Io e tu" (1923) e "Il problema dell'uomo" (1972), nonché il volume di F. Larocca "Dialogo creativo", Morelli, Verona, 1992.

8. Cfr. G. Sarchielli, La socializzazione al lavoro, Ed. Il Mulino, Bologna, 1978, pp. 46-47.

9. S. Hessen, Struttura e contenuto della scuola moderna, Ed. Avio, Roma, 1950, p. 44.

10. E. Montobbio, "Handicap e lavoro", in AA.VV, Handicappati e società, Ed. del Cerro, Pisa, 1982, p. 25.

11. F. Larocca, Nei frammenti l'intero, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 117.

12. D.J. Levinson, The Season of Man’s Life, Knopf, New York, 1978, citato in J.C. Craig, Lo sviluppo umano, Ed. Il Mulino, Bologna, 1982, p. 523. Le citazioni che seguono appartengono alla stessa pagina.

13. F. Larocca, Nei frammenti l'intero, op. cit., pp. 121-122.

14. Cfr. P. Gaspari, Il labirinto dell'handicap, Giunti Lisciani, Teramo, 1990, p. 142.

15. P. Cattaneo, Handicap e scuola elementare, La Scuola, Brescia, 1997, p. 23.

16. ibidem

17. Cfr. Regolamento di attuazione dell’articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attività formative

18. F. Larocca, Nei frammenti l’intero, op. cit., p. 282.

19. Atto di indirizzo e coordinamento, art. 2-6. Per la valutazione delle capacità utili per lo svolgimento delle attività lavorative, l'Atto fornisce una scheda in allegato.

20. Atto di indirizzo e coordinamento, allegato 2, "Servizi di sostegno e di collocamento mirato".

21. Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali, 1992, art. 1.

22. Cfr. M. Contini, Figure di felicità, orizzonti di senso, La Nuova Italia, 1993.


copyright © Educare.it - Anno VI, Numero 3, Febbraio 2006

DOI: 10.4440/200602/PASQUALOTTO