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Piccoli criminali. Una riflessione sulla devianza minorile - Giustizia minorile

 

Giustizia minorile

Fino a qualche tempo fa la cultura giuridica minorile distingueva la devianza minorile dalla delinquenza minorile, ove la prima si riferiva a comportamenti irregolari (fughe da casa, assunzione di stupefacenti, comportamenti considerati "a rischio") che non prefiguravano la consumazione di reati, mentre la seconda si riferiva a quei comportamenti che prefiguravano la consumazione di reati. La tendenza attuale, invece, è di categorizzare come devianza tutte le condotte disadattate dei minorenni, indipendentemente dalla presenza di un reato consumato.
È chiaro che tale slittamento terminologico segue uno slittamento concettuale e comporta una precisa interpretazione della devianza minorile.

La devianza così concepita (avendo cioè assorbito la delinquenza minorile) vuole essere uno dei possibili sintomi di un disadattamento personale, di un disagio, allo stesso modo in cui lo è un comportamento fortemente asociale. In sostanza, nelle condotte minorili, la centralità non è assegnata al reato, ma al soggetto il cui comportamento può prefigurare un reato e al processo penale è attribuito un fine essenzialmente rieducativo.
L’idea di fondo è che tanto il minore reo, che colui che ha subito il reato, sono vittime (il minore è vittima di una condizione violentata e privativa dei suoi diritti fondamentali, che in qualche modo è causa del suo comportamento delinquenziale e se ne assume la colpa) e che non si possa davvero parlare di colpevolezza nel caso in cui colui che consuma un reato sia un minore, così come non si parla di colpevolezza nel caso in cui un adulto venga considerato incapace di intendere e di volere. Il minore e il folle (adulto o fanciullo che sia) condividono la condizione di vittime, e si trovano nell’impossibilità di essere ritenuti colpevoli di un reato e dunque punibili. I criteri per distinguere il colpevole dalla vittima sembrano essere gli stessi: l’intenzionalità, la consapevolezza, la responsabilità.

È come se dinanzi allo scenario di un delitto, ossia il luogo per eccellenza deputato ad un giudizio etico, assumessimo una simultaneità di punti di vista: da parte della vittima e da parte dell’adolescente che tenta goffamente di occultare le prove. Questa visione concomitante, pur nell’esattezza delle considerazioni "parziali", produce la paralisi di un giudizio con l’effetto, paradossale, che un delitto se privato di un giudizio e dell’elemento di riprovazione proprio di esso, perde i connotati di atto criminale. Vi è un paradosso ulteriore: da un più distante punto di osservazione i giudici inerti rischiano di risultare corresponsabili. D’altra parte, se l’attività di giudizio oltre alla certezza etica ha tra i suoi connotati quello di cercare le cause e gli effetti, come giustificare l’indifferenza verso quelle cause non meccaniche che pure sono state la molla dell’atto criminale e che si spingono ben oltre gli angusti confini di un movente? Dovremmo contenere la nostra disamina delle cause e degli effetti alle sole cause "visibili"? E sulla base di quale principio? Se dovessimo assumere come oggetto di giustizia solo cause ed effetti "visibili" proiettando questi principi su scenari sempre più ampi e vaghi ciò non indurrebbe a punire un atto criminale solo dal momento in cui la dinamica di un omicidio si è svolta "visibilmente" sotto gli occhi di indubitabili testimoni? Come uscirne? E come non perdere, noi, i privilegi della toga e, al contempo i privilegi di quella magnanimità che vorremmo, per riflesso, fosse esercitata su di noi nel momento in cui nei processi privati delle nostre relazioni affettive saremo indotti a chiedere la magnanimità della Corte? Dunque approdiamo al compromesso giuridico ed emotivo, con i paradossi che questo comporta: una pena attenuata per il minore che ha ucciso, ma connotata di indubitabili tratti "rieducativi". Possiamo così soffiare sulla candela della nostra coscienza e dormire in pace? No, perché ecco che si affaccia una considerazione aggiuntiva. Assumiamo infatti che il minore criminale ha avuto cause pregresse che si sono presentate come alibi nella scena delle nostre considerazioni.

Queste cause hanno spento la luce iniziale e ne hanno accesa una nuova e, con essa, ci hanno indotti ad un giudizio di clemenza. Tuttavia se sapessimo che anche la vittima, nell’essere vittima corporea e non ideale del delitto ha attraversato traversie personali in tutto non dissimili da quelle del reo e ciononostante non ha deviato dalla legalità, l’originario bilanciamento di posizioni tra la vittima corporea e quella ideale sarebbe ancora tale? O la diversa risposta individuale ci induce a credere che la vittima materiale del delitto è stata vittima due volte e che anzi, il non punire severamente il responsabile del suo omicidio equivale ad una offesa che la nostra "giustizia" perpetra nei confronti di una persona che ebbe il merito di non uccidere? Perché, se le vittime sono due, una è certo più fredda dell’altra. Dovremmo allora risalire ad un significato indubitabile in merito a cosa significa punire un colpevole. Se esso rappresenta anche un atto di giustizia verso la vittima, anche se questa non paga più le tasse, la nostra discrezionalità nell’attenuare la pena verrebbe sensibilmente ridotta in quanto la vittima verrebbe offesa due volte. Se il significato di una pena significa riferirsi a criteri e principi astratti, valevoli al di là delle contingenze, pur tragiche, del delitto commesso, avere più possibilità di divagare. Ma riferirsi ad astratti principi di giustizia non dovrebbe ridurre la nostra discrezionalità non meno che se fossimo tenuti a dare una risposta concreta alla vittima materiale del delitto di un minore? Come facciamo allora a prender sonno? Quali considerazioni rasserenanti possono fungere da pecore e cominciare a farsi contare? Potremmo giungere alla considerazione che là dove il delitto è irreparabile, in quanto conclusosi con la morte della vittima e non con il suo ferimento la nostra discrezionalità sul perdono aumenta, in quanto, al pari di uno scalatore perso nella tormenta, ormai la vittima è perduta e tanto vale portare a valle il minore che ha ancora possibilità di evitare il congelamento. La considerazione sembrerebbe ragionevole. Ma conducendo nella valle della nostra comprensione il bambino criminale non possiamo dimenticare che fu lui a scatenare la tormenta e che, una volta giunti a destinazione, sarebbe meglio non gli voltassimo le spalle… Saremmo infine responsabili di un paradosso: assumeremmo che è meglio uccidere che ferire in quanto la morte della vittima ci dona la semplificazione dell’ormai avvenuta irreparabilità del fatto e dell’uscita di scena, orizzontalmente, della vittima dal contesto del giudizio.

Il pericolo, non meno di una concreta minaccia alla nostra incolumità, è la relativizzazione. Essa ci sottrae dalla scomoda incombenza di riferimenti morali assoluti, e la circostanza in fondo potrebbe non dispiacerci – consapevoli della nostra fallacia, sappiamo che questi potrebbero essere applicati a noi. In termini di giustizia la relativizzazione del male è un sarto che sembra promettere un vestito comodo per tutti, morti esclusi. Ma la relatività porta con sé un dono che potrebbe risultare pieno di insidie come il dono dei greci: l’incapacità di indignarsi, da cui emerge come da un cavallo più piccolo, un ulteriore terribile dono. È la perdita del senso dell’altro, la prossimità che egli richiama, la mancata percezione delle offese da lui subite. E anche la perdita dell’altrui solidarietà, improvvisamente e violentemente, come il colpo di un adolescente assassino. Potrebbe accadere a noi.

 

 


Note:

 

 1) L'inaccettabilità di tale conclusione ha minato alla base la possibilità di distinguere la salute dalla malattia su considerazioni statistiche.


Autori:
Chiara Lalli
Armando Del Bello
: studi classici e di giurisprudenza, operatore sociale, lavora sulla giustizia minorile.


copyright © Educare.it - Anno IV, Numero 1, Dicembre 2003