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  • Categoria: Devianze e Carcere

Piccoli criminali. Una riflessione sulla devianza minorile - La devianza minorile

 

La devianza minorile

Esiste una devianza propriamente minorile. È il caso di un bambino di 8 anni che ha rapporti sessuali: è deviante perché "normalmente" i bambini a quella età giocano a nascondino; la devianza incrina gravemente uno sviluppo normale, è una devianza dell’età, della contingenza. Esiste una devianza comune: sono devianti tanto un minore che un non-minore che rapinano o uccidono, è devianza dell’atto.
Una prima facile osservazione riguarda il carattere arbitrario e convenzionale della soglia della maggiore età: la linea di confine costituita dal compimento del diciottesimo anno di età (o qualunque altra soglia si voglia considerare) emerge da considerazioni di ordine statistico, psicologico-evolutive, legali. Non può essere soddisfacente per stabilire la soglia entro la quale un minore sia senza alcun dubbio non responsabile delle proprie azioni, dunque non un criminale ma un soggetto rispetto al quale l’azione sociale, seppure coercitiva, debba principalmente volgersi al recupero più che alla punizione.

Il minore che compie atti devianti, infatti, produce un’istintiva reazione negli adulti che è sempre l’implicito segno di un punto di osservazione diverso rispetto alla considerazione del medesimo atto compiuto da un adulto. In realtà quand’anche l’atto apparisse criminoso in sé, quale un omicidio, la reazione sociale ci induce a pensare che quest’atto, in quanto compiuto da un minore, diventa un atto "diverso" in sé e acquisisce, per questa ragione, un credito in termini di attenzione, pazienza, indagini psicosociali da parte dell’opinione pubblica prima, e in seguito dei giudici in sede di giudizio. Potremmo anche dire che un atto criminale di un minore è diverso da un atto di criminalità comune nella misura in cui produce l’ordinaria reazione di spavento e sdegno nell’opinione pubblica. Perché lo spavento?
La motivazione principale sembra essere quella dell’autoconservazione. Se il nostro sistema di norme è così debole da poter consentire l’atto irridente di un minore contro di esso, allora l’immagine di severità che un complesso normativo produce come primo confine della propria salvaguardia non è efficace come credevamo. La scarsa tenuta stagna dei condotti normativi a tutela della nostra incolumità quotidiana corrisponde alla nostra stessa vulnerabilità, per cui potremmo trovarci presto con la nostra esistenza allagata.
La seconda motivazione sembra essere quella della colpa. L’atto criminale di un minore, se privo di un movente, ci conduce nell’ambito di un male assoluto pieno di significati e violenza ancestrali e ci spaventa come una nube, senza principio e senza fine, che tuona sopra le nostre teste. Meglio allora riportare l’evento criminale ad un’incerta burocrazia di cause e concause affettive. Il morboso carillon epifanico dell’infanzia è più sopportabile di un fulmine su una pianura prima del diluvio. Siamo dunque rassicurati quando in un evento criminale che vede come autori di reati dei minori possiamo intravedere la responsabilità di un adulto. Il tuono ci appare meno violento e incontrollabile e siamo dispensati dal tornare indietro all’errore originale che ha condotto, con un effetto domino lungo una vita, ad armare la mano di un adolescente che ha inferto un corpo mortale. Allo stesso modo il bambino e suoi alibi che valgono l’impunità riaffiorano anche nel caso in cui a commettere un delitto è solo un adulto.

Nel cercare la legittima attenuazione di una pena ci si volgerà alla storia personale del reo, e questa avrà tanto più peso nella decisione, se sarà la storia di un’infanzia e una adolescenza problematiche. È come se la persona che ha commesso il delitto da adulto tornasse bambino nel momento in cui deve risponderne davanti ai giudici. Anzi, si potrebbe affermare che egli si rivela essere sempre stato bambino, e che è stato quel bambino criminale a commettere il delitto, pur con l’ausilio di possibilità e di conoscenze pratiche della sua parte adulta. Suscitando pena egli chiede la riduzione della pena.
C’è una etica che, al di là del diritto di difesa, ci fa assumere come corretta tale ricerca di clemenza? E se il reo adulto chiama a garantire delle proprie azioni la persona irresponsabile che è il se stesso bambino, e induce dunque gli osservatori del processo – implicitamente, segretamente – a volgersi al loro mondo di ricordi rendendo tutti bambini, come si comporterebbero dei giudici bambini dinanzi ad un atto criminale? La strategia della memoria funzionerebbe dinanzi a dei giudici minorenni i quali, in quanto privi di un passato profondo, non potrebbero subirne il fascino? Dei giudici bambini probabilmente lo condannerebbero anche se il reo fosse un minore perché vedrebbero nell’atto criminale non l’atto del bambino che fu, con i suoi vuoti e i suoi alibi, ma l’atto di un adulto prima del tempo, l’intrusione di una efferatezza che si è ben nascosta nei giorni delle merendine ma, pur compiuta da un bambino, è sintomo di un’anima adulta e, come tale, chiamata a risponderne superando la soglia della responsabilità. Se allora, come estrema conseguenza della propria strategia di difesa, ci fosse un adulto dinanzi a dei bambini giudici, se ci trovassimo in Francia e fosse vigente la ghigliottina presto il peso di un cesto aumenterebbe del peso di una testa. Potrebbe non avere un diverso fondamento logico il dire che un bambino era adulto quando compiva l’atto criminale e affermare che un adulto è irresponsabile come un bambino quando compie un crimine.

Dunque il problema si potrebbe porre in questi termini: il minore che compie un atto criminale è ancora un minore? O piuttosto egli ha scelto un dialogo con il mondo usando il linguaggio di una devianza propriamente adulta e in questi termini dovrebbe essere la risposta della giustizia, per cui non punirlo secondo ordinari criteri di giustizia significherebbe compiere l’atto diseducativo e deviante per eccellenza, ossia "non rispondere"?