- Categoria: Devianze e Carcere
- Scritto da C. Lalli, A. Del Bello
Piccoli criminali. Una riflessione sulla devianza minorile
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Chi non terrorizza
si ammala di terrore
Fabrizio De Andrè, Il Bombarolo
Generalmente per "devianza" si intende l’allontanamento da una norma, ove il concetto di norma è definito dall’analisi del comportamento umano; è una norma determinata dall’uomo e denota un margine o una classe di comportamenti entro i quali rientra la normalità, che confina con la devianza. La devianza, come la normalità, è soggetta a slittamenti semantici, a mutamenti dovuti ai mutamenti del costume, delle società, dei contesti politico e territoriale all’interno dei quali ci troviamo a dover distinguere ciò che è deviante da ciò che invece si conforma alla norma. È evidente che ci siano dei territori di confine, ambigui, ove norma e devianza si confondono e si sovrappongono.
La devianza può coincidere (e in passato alcune coincidenze sono state forzate) con la patologia (fisica o mentale: il malato o il folle) e con la criminalità (il ladro, l’assassino), ove l’allontanamento dalla normalità implica l’allontanamento dalla salute o dal rispetto della legalità.
È indubitabile che il concetto di devianza (e il suo simmetrico, la conformità alla norma) si offra a inferenze paradossali, determinate dal particolare punto di osservazione. Per rendere esplicito il carattere convenzionale della definizione di devianza basti ricordare che in un contesto ove 80 persone su 100 fossero malate di tisi, il deviante sarebbe colui che è non è malato di tisi (il sano [1]).
A questo proposito è interessante notare che in un esperimento scientifico si parla di errore, piuttosto che di devianza dalle leggi di natura. Senza entrare nei complessi problemi che la definizione di legge di natura comporta, potremmo accettare, in questa sede, l’opposizione di legge di natura e legge sociale (in cui si parla di devianza solo nel secondo caso) come di leggi la cui violazione implichi differenti conseguenze. Nel caso delle leggi di natura vi può essere errore (falsità contro la verità della legge), nel caso delle leggi sociali vi può essere soltanto allontanamento (devianza, appunto) dai comportamenti più frequenti che hanno dato corpo a quelle leggi. La devianza, dunque, non coincide con l’errore.
La devianza, inoltre, implica un dominio attinente alla sfera di volontà (intenzionalità) da parte del soggetto deviante: anche chi è deviante per "colpa", ad esempio il guidatore che guida in stato di ebbrezza, non è esente da considerazioni riguardanti la sua volizione. Per la dottrina penale egli poteva usare la sua volontà, prima dello stato di ubriachezza, risolvendosi nella scelta di non bere (o di bere, evitando poi di trovarsi a guidare). La devianza, secondo le leggi di un ordinamento giuridico, implica sempre un contrasto concreto, non astratto, tra due soggetti (il deviante e il controllore delle regole sociali): tale aspetto è assente nell’errore di natura.
Quando ci si appresta a indagare il fenomeno della devianza minorile, ci imbattiamo in alcune implicazioni che l’aggettivo "minorile" determina: il problema della punibilità, il problema della distinzione tra devianza minorile e devianza in senso lato.
Inoltre, sono quasi esclusivamente gli adulti a stabilire le norme positive (siano esse regole del comportamento in società, leggi civili o penali, codici amministrativi), quelle stesse norme che se violate da un minore comportano la definizione di "minore che ha compiuto un atto deviante". Qui ci può essere una pericolosa somiglianza con un soggetto di una cultura a che ‘vìola’ una norma costituita all’interno di una cultura b: il membro a è difeso dal relativismo culturale e dal fatto che non ha collaborato alla definizione di quella norma (l’appartenenza a un gruppo sociale diverso diventa una attenuante o addirittura una giustificazione; i limiti sono stabiliti dalla ammissione di alcuni valori universali la cui violazione comporta sempre devianza).
Il minore si trova a "non collaborare alla definizione della norma" in un modo particolare rispetto alla generale condizione in cui si trovano gli adulti rispetto alle norme cosiddette "eterodate". Quasi tutte le norme, infatti, lo sono. Tuttavia in rapporto agli adulti si ritiene, almeno in linea teorica, che essi possano, o almeno abbiano avuto la possibilità, seppure indiretta, di contribuire alla creazione della norma. Essi hanno diritto di voto, pertanto la possibilità di votare in Parlamento un rappresentante incaricato, per mandato elettorale, di approvare leggi che loro stessi, come cittadini, sono tenuti ad osservare. Si potrebbe obiettare che se il cittadino ha votato un candidato perdente, le norme che è tenuto a rispettare non sono le stesse cui egli avrebbe dovuto obbedienza nel caso in cui il suo candidato avesse vinto, dunque godrebbe di un diritto di disobbedienza. In questo caso tuttavia subentrerebbe in soccorso l’argomento della responsabilità del cittadino elettore adulto: quella di rispettare, responsabilmente, le regole del gioco elettorale. Anche se il suo partito ha perso egli è tenuto a rispettare gli esiti parlamentari scaturiti dalla partita elettorale il cui risultato è, appunto, normativo. Non potrebbe rappresentare una via di fuga logica neanche l’argomentare che il cittadino che si è astenuto dal votare non è tenuto al rispetto delle norme. In questo caso infatti il cittadino adulto, a differenza del minore, aveva la possibilità di giocare e non ne ha usufruito. È come se egli avesse implicitamente accettato di rispettare qualsiasi nuova regola fosse in seguito scaturita dal potere legislativo. Se poi il suo vero atteggiamento è di tutt’altro tenore – ad esempio "non voto perché non vi riconosco come autorità" – il suo comportamento esteriore legittima comunque, astrattamente, un’interpretazione che vada nel senso di una sua rinuncia al gioco, non di un mancato riconoscimento del gioco elettorale e delle sue regole.
Per i minori, questo legame tra il cittadino e la norma, per quanto teorico, non sussiste. Anche nel rapporto normativo per eccellenza tra padre e figlio le regole sono esterne al minore, e non potrebbe essere altrimenti, in quanto la soggezione normativa è caratteristica tipica dell’essere bambini.
Le attenuanti che pervengono dal non essere parte del sistema sociale che ha cooperato alla creazione di un insieme di norme sono tuttavia condizioni rare e che in nessuna circostanza forniscono un lasciapassare valevole in ogni latitudine normativa, come per apolidi della legalità: se un inglese guida tenendo la sinistra in Italia prende comunque una multa, se un musulmano rifiuta alcuni cibi in Italia non può essere sanzionato, sebbene sia considerato deviante in quanto, pur non infrangendo norme di un ordinamento giuridico, infrange norme che sono alla base del comune concetto di corretta alimentazione. Diversamente, un musulmano che pretendesse di contrarre in un paese occidentale due matrimoni in sede civile si vedrebbe, con tutta probabilità, incriminato per bigamia, pur rispondendo, questa sua volizione, ad un insieme di valori e comportamenti di cui fa parte quell’astensione da carne di maiale che non è penalmente sanzionata. La devianza, e con essa la devianza dei minori, si riflette su una superficie sempre mutevole di condizioni sociali e circostanze storiche: la devianza non ha un volto in sé ma la sua configurazione ci è data dallo specchio su cui è riflessa.
La devianza minorile
Esiste una devianza propriamente minorile. È il caso di un bambino di 8 anni che ha rapporti sessuali: è deviante perché "normalmente" i bambini a quella età giocano a nascondino; la devianza incrina gravemente uno sviluppo normale, è una devianza dell’età, della contingenza. Esiste una devianza comune: sono devianti tanto un minore che un non-minore che rapinano o uccidono, è devianza dell’atto.
Una prima facile osservazione riguarda il carattere arbitrario e convenzionale della soglia della maggiore età: la linea di confine costituita dal compimento del diciottesimo anno di età (o qualunque altra soglia si voglia considerare) emerge da considerazioni di ordine statistico, psicologico-evolutive, legali. Non può essere soddisfacente per stabilire la soglia entro la quale un minore sia senza alcun dubbio non responsabile delle proprie azioni, dunque non un criminale ma un soggetto rispetto al quale l’azione sociale, seppure coercitiva, debba principalmente volgersi al recupero più che alla punizione.
Il minore che compie atti devianti, infatti, produce un’istintiva reazione negli adulti che è sempre l’implicito segno di un punto di osservazione diverso rispetto alla considerazione del medesimo atto compiuto da un adulto. In realtà quand’anche l’atto apparisse criminoso in sé, quale un omicidio, la reazione sociale ci induce a pensare che quest’atto, in quanto compiuto da un minore, diventa un atto "diverso" in sé e acquisisce, per questa ragione, un credito in termini di attenzione, pazienza, indagini psicosociali da parte dell’opinione pubblica prima, e in seguito dei giudici in sede di giudizio. Potremmo anche dire che un atto criminale di un minore è diverso da un atto di criminalità comune nella misura in cui produce l’ordinaria reazione di spavento e sdegno nell’opinione pubblica. Perché lo spavento?
La motivazione principale sembra essere quella dell’autoconservazione. Se il nostro sistema di norme è così debole da poter consentire l’atto irridente di un minore contro di esso, allora l’immagine di severità che un complesso normativo produce come primo confine della propria salvaguardia non è efficace come credevamo. La scarsa tenuta stagna dei condotti normativi a tutela della nostra incolumità quotidiana corrisponde alla nostra stessa vulnerabilità, per cui potremmo trovarci presto con la nostra esistenza allagata.
La seconda motivazione sembra essere quella della colpa. L’atto criminale di un minore, se privo di un movente, ci conduce nell’ambito di un male assoluto pieno di significati e violenza ancestrali e ci spaventa come una nube, senza principio e senza fine, che tuona sopra le nostre teste. Meglio allora riportare l’evento criminale ad un’incerta burocrazia di cause e concause affettive. Il morboso carillon epifanico dell’infanzia è più sopportabile di un fulmine su una pianura prima del diluvio. Siamo dunque rassicurati quando in un evento criminale che vede come autori di reati dei minori possiamo intravedere la responsabilità di un adulto. Il tuono ci appare meno violento e incontrollabile e siamo dispensati dal tornare indietro all’errore originale che ha condotto, con un effetto domino lungo una vita, ad armare la mano di un adolescente che ha inferto un corpo mortale. Allo stesso modo il bambino e suoi alibi che valgono l’impunità riaffiorano anche nel caso in cui a commettere un delitto è solo un adulto.
Nel cercare la legittima attenuazione di una pena ci si volgerà alla storia personale del reo, e questa avrà tanto più peso nella decisione, se sarà la storia di un’infanzia e una adolescenza problematiche. È come se la persona che ha commesso il delitto da adulto tornasse bambino nel momento in cui deve risponderne davanti ai giudici. Anzi, si potrebbe affermare che egli si rivela essere sempre stato bambino, e che è stato quel bambino criminale a commettere il delitto, pur con l’ausilio di possibilità e di conoscenze pratiche della sua parte adulta. Suscitando pena egli chiede la riduzione della pena.
C’è una etica che, al di là del diritto di difesa, ci fa assumere come corretta tale ricerca di clemenza? E se il reo adulto chiama a garantire delle proprie azioni la persona irresponsabile che è il se stesso bambino, e induce dunque gli osservatori del processo – implicitamente, segretamente – a volgersi al loro mondo di ricordi rendendo tutti bambini, come si comporterebbero dei giudici bambini dinanzi ad un atto criminale? La strategia della memoria funzionerebbe dinanzi a dei giudici minorenni i quali, in quanto privi di un passato profondo, non potrebbero subirne il fascino? Dei giudici bambini probabilmente lo condannerebbero anche se il reo fosse un minore perché vedrebbero nell’atto criminale non l’atto del bambino che fu, con i suoi vuoti e i suoi alibi, ma l’atto di un adulto prima del tempo, l’intrusione di una efferatezza che si è ben nascosta nei giorni delle merendine ma, pur compiuta da un bambino, è sintomo di un’anima adulta e, come tale, chiamata a risponderne superando la soglia della responsabilità. Se allora, come estrema conseguenza della propria strategia di difesa, ci fosse un adulto dinanzi a dei bambini giudici, se ci trovassimo in Francia e fosse vigente la ghigliottina presto il peso di un cesto aumenterebbe del peso di una testa. Potrebbe non avere un diverso fondamento logico il dire che un bambino era adulto quando compiva l’atto criminale e affermare che un adulto è irresponsabile come un bambino quando compie un crimine.
Dunque il problema si potrebbe porre in questi termini: il minore che compie un atto criminale è ancora un minore? O piuttosto egli ha scelto un dialogo con il mondo usando il linguaggio di una devianza propriamente adulta e in questi termini dovrebbe essere la risposta della giustizia, per cui non punirlo secondo ordinari criteri di giustizia significherebbe compiere l’atto diseducativo e deviante per eccellenza, ossia "non rispondere"?
Piccoli criminali da sempre
La tentazione (o la cattiva abitudine) di affermare che la fanciullezza del passato non fosse macchiata da crimine alcuno, o che lo fosse molto meno, trova una smentita al cospetto di alcune considerazioni. L'immagine di una fanciullezza innocente deve arretrare di fronte a molteplici testimonianze di furori bambineschi.
Un primo e autorevole rappresentante della visione del fanciullo malvagio è Thomas Hobbes (Leviathan, 1651): "I bambini, se non si dà loro ciò che vogliono, strillano, fanno i capricci, picchiano magari i genitori stessi". Certo non possono ancora considerarsi colpevoli né cattivi, almeno finché non saranno dotati dell'uso della ragione e della parola. Prima che questo avvenga vivono in una condizione a-morale, comunque ben lontana dalla condizione fanciullescamente e naturalmente innocente. E se Hobbes può essere "sospettato" di una visione pessimistica dell'essere umano, vi sono altri sostenitori insospettabili.
Agostino considera un'illusione l'innocenza dei bambini (Confessioni, 397-401): "Io ho visto e conosciuto bene un bambino geloso: non parlava e già guardava livido, con occhi torvi, il suo fratello di latte". E Jean de la Bruyère scrive (I Caratteri, 1688): "i bambini sono alteri, sdegnosi, irascibili, invidiosi, curiosi, interessati, pigri, volubili, timidi, intemperanti, mentitori, dissimulatori; ridono e piangono con facilità; provano gioie smodate e amare afflizioni per cose di poco momento; non vogliono sopportare il male e amano farlo; sono già degli uomini".
Molte croniche storiche descrivono crudeltà difficilmente immaginabili come appartenenti ai bambini della nostra epoca: era frequentemente riconosciuto ai fanciulli, ad esempio, la funzione di straziare i corpi dei giustiziati; tra il Quattrocento e il Settecento veniva concesso ampio spazio ai bambini nelle denunce di stregoneria, fu loro affidato un ruolo nello sterminio degli Ugonotti. Girolamo Savonarola aveva cercato di trasformare la violenza dilagante e cieca dei bambini in uno strumento di persecuzione e punizione di sodomiti, giocatori, tavernieri; di renderli angeli vendicatori della immoralità pubblica. Il suo piano fallisce e nel 1498 il suo cadavere viene lapidato dai fanciulli. Insomma, chi sono in realtà i bambini, creature celestialmente amorali o nani cattivi?
Un celebre romanzo descrive la natura infernale propria dell'uomo, bambini inclusi (William Golding, Il Signore delle Mosche, 1954). Come è noto, sono proprio bambini satanici i protagonisti di questa vicenda: sopravvissuti a un incidente aereo, abbandonati su un'isola tropicale, i piccoli tentano di dare vita ad una società organizzata e democratica. Presto però le tensioni all'interno del gruppo esplodono e ogni possibile regola di convivenza viene violata e stravolta, fino alle più drammatiche conseguenze.
Riprese a gesticolare. "È stata una disgrazia."
"Tu non hai visto che cosa gli hanno fatto…"
"Senti, Ralph. Non dobbiamo pensarci più. Non serve a niente pensarci ancora, capisci?"
"Io ho paura. Ho paura di noi. Voglio tornare a casa. O Dio, voglio tornare a casa!".
È come se, nel libro di Golding, l'amoralità insita nel comportamento dei bambini fosse causata dall'apparente ritorno ad un'età primordiale e, al contempo, dall'irrompere nella scena del reale di una dimensione violenta e fantastica, che porta i bambini a rifluire verso un'originaria assenza di ruoli e responsabilità. La violenza appare allora come conseguenza di questo vuoto, scaturita da un'assenza della legge che rende le azioni dei bambini atti inevitabili, improvvisi ed irresponsabili come stupefacenti manifestazioni dell'istinto allo stato puro. Quello che accade nel libro non è il ritorno ad una condizione di natura ma è ascendere ad una realtà mitica, il divenire realtà di una condizione immaginaria antecedente alla natura stessa. La violenza dei bambini sembra scaturire dalla loro volontà di riempire quest'assenza di ruoli e responsabilità e far sì che essa diventi la storia umana del loro divenire adulti, compiendo atti adulti, sebbene da adulti criminali. Ci sembra allora di comprendere che l'essere bambino non è una realtà "assoluta" ma una condizione che si vive solo con la contemporanea presenza di adulti e, dunque, conseguente al nostro essere adulti davanti ai bambini. I fanciulli di Golding, soli in balia di loro stessi, si trovano in un vuoto morale che soltanto la presenza dell'adulto e delle sue leggi avrebbero potuto colmare. Di conseguenza essi inventano una legge in luogo di quella che aveva fatto naufragio nelle loro coscienze: attribuiscono un significato nuovo alle loro azioni e, nello sfuggire al ricordo della legge da cui provengono, non possono che crearne un'altra, attraverso il sangue e la violenza, che è la vera radice di ogni legge umana. Fondano così un nuovo codice di comportamento, una nuova moralità. Nel diventare, in assenza di adulti, dei legislatori, diventano loro stessi "adulti".
Il male come caratteristica fondamentale e radicata nell'uomo, a partire dalla fanciullezza, è l'altro grande filone teorico che si oppone a quello che sostiene la natura umana intrinsecamente buona. Scrive Darwin: "L'estremo piacere che i bambini manifestano nella cattiveria con cui tormentano altri bambini mostra che la compassione si fonda, come sostiene Burke, sul piacere di contemplare le disgrazie altrui. Le bizze violente in cui si gettano i bambini piccoli mostrano come questo sia davvero un sentimento istintivo" (Charles Darwin, L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli altri animali, Taccuini M e N, Profilo di un bambino, 1872).
Freud descrive lo sviluppo ontogenetico dell'uomo come un cammino che ha origine da un piccolo perverso polimorfo: il bambino.
Giustizia minorile
Fino a qualche tempo fa la cultura giuridica minorile distingueva la devianza minorile dalla delinquenza minorile, ove la prima si riferiva a comportamenti irregolari (fughe da casa, assunzione di stupefacenti, comportamenti considerati "a rischio") che non prefiguravano la consumazione di reati, mentre la seconda si riferiva a quei comportamenti che prefiguravano la consumazione di reati. La tendenza attuale, invece, è di categorizzare come devianza tutte le condotte disadattate dei minorenni, indipendentemente dalla presenza di un reato consumato.
È chiaro che tale slittamento terminologico segue uno slittamento concettuale e comporta una precisa interpretazione della devianza minorile.
La devianza così concepita (avendo cioè assorbito la delinquenza minorile) vuole essere uno dei possibili sintomi di un disadattamento personale, di un disagio, allo stesso modo in cui lo è un comportamento fortemente asociale. In sostanza, nelle condotte minorili, la centralità non è assegnata al reato, ma al soggetto il cui comportamento può prefigurare un reato e al processo penale è attribuito un fine essenzialmente rieducativo.
L’idea di fondo è che tanto il minore reo, che colui che ha subito il reato, sono vittime (il minore è vittima di una condizione violentata e privativa dei suoi diritti fondamentali, che in qualche modo è causa del suo comportamento delinquenziale e se ne assume la colpa) e che non si possa davvero parlare di colpevolezza nel caso in cui colui che consuma un reato sia un minore, così come non si parla di colpevolezza nel caso in cui un adulto venga considerato incapace di intendere e di volere. Il minore e il folle (adulto o fanciullo che sia) condividono la condizione di vittime, e si trovano nell’impossibilità di essere ritenuti colpevoli di un reato e dunque punibili. I criteri per distinguere il colpevole dalla vittima sembrano essere gli stessi: l’intenzionalità, la consapevolezza, la responsabilità.
È come se dinanzi allo scenario di un delitto, ossia il luogo per eccellenza deputato ad un giudizio etico, assumessimo una simultaneità di punti di vista: da parte della vittima e da parte dell’adolescente che tenta goffamente di occultare le prove. Questa visione concomitante, pur nell’esattezza delle considerazioni "parziali", produce la paralisi di un giudizio con l’effetto, paradossale, che un delitto se privato di un giudizio e dell’elemento di riprovazione proprio di esso, perde i connotati di atto criminale. Vi è un paradosso ulteriore: da un più distante punto di osservazione i giudici inerti rischiano di risultare corresponsabili. D’altra parte, se l’attività di giudizio oltre alla certezza etica ha tra i suoi connotati quello di cercare le cause e gli effetti, come giustificare l’indifferenza verso quelle cause non meccaniche che pure sono state la molla dell’atto criminale e che si spingono ben oltre gli angusti confini di un movente? Dovremmo contenere la nostra disamina delle cause e degli effetti alle sole cause "visibili"? E sulla base di quale principio? Se dovessimo assumere come oggetto di giustizia solo cause ed effetti "visibili" proiettando questi principi su scenari sempre più ampi e vaghi ciò non indurrebbe a punire un atto criminale solo dal momento in cui la dinamica di un omicidio si è svolta "visibilmente" sotto gli occhi di indubitabili testimoni? Come uscirne? E come non perdere, noi, i privilegi della toga e, al contempo i privilegi di quella magnanimità che vorremmo, per riflesso, fosse esercitata su di noi nel momento in cui nei processi privati delle nostre relazioni affettive saremo indotti a chiedere la magnanimità della Corte? Dunque approdiamo al compromesso giuridico ed emotivo, con i paradossi che questo comporta: una pena attenuata per il minore che ha ucciso, ma connotata di indubitabili tratti "rieducativi". Possiamo così soffiare sulla candela della nostra coscienza e dormire in pace? No, perché ecco che si affaccia una considerazione aggiuntiva. Assumiamo infatti che il minore criminale ha avuto cause pregresse che si sono presentate come alibi nella scena delle nostre considerazioni.
Queste cause hanno spento la luce iniziale e ne hanno accesa una nuova e, con essa, ci hanno indotti ad un giudizio di clemenza. Tuttavia se sapessimo che anche la vittima, nell’essere vittima corporea e non ideale del delitto ha attraversato traversie personali in tutto non dissimili da quelle del reo e ciononostante non ha deviato dalla legalità, l’originario bilanciamento di posizioni tra la vittima corporea e quella ideale sarebbe ancora tale? O la diversa risposta individuale ci induce a credere che la vittima materiale del delitto è stata vittima due volte e che anzi, il non punire severamente il responsabile del suo omicidio equivale ad una offesa che la nostra "giustizia" perpetra nei confronti di una persona che ebbe il merito di non uccidere? Perché, se le vittime sono due, una è certo più fredda dell’altra. Dovremmo allora risalire ad un significato indubitabile in merito a cosa significa punire un colpevole. Se esso rappresenta anche un atto di giustizia verso la vittima, anche se questa non paga più le tasse, la nostra discrezionalità nell’attenuare la pena verrebbe sensibilmente ridotta in quanto la vittima verrebbe offesa due volte. Se il significato di una pena significa riferirsi a criteri e principi astratti, valevoli al di là delle contingenze, pur tragiche, del delitto commesso, avere più possibilità di divagare. Ma riferirsi ad astratti principi di giustizia non dovrebbe ridurre la nostra discrezionalità non meno che se fossimo tenuti a dare una risposta concreta alla vittima materiale del delitto di un minore? Come facciamo allora a prender sonno? Quali considerazioni rasserenanti possono fungere da pecore e cominciare a farsi contare? Potremmo giungere alla considerazione che là dove il delitto è irreparabile, in quanto conclusosi con la morte della vittima e non con il suo ferimento la nostra discrezionalità sul perdono aumenta, in quanto, al pari di uno scalatore perso nella tormenta, ormai la vittima è perduta e tanto vale portare a valle il minore che ha ancora possibilità di evitare il congelamento. La considerazione sembrerebbe ragionevole. Ma conducendo nella valle della nostra comprensione il bambino criminale non possiamo dimenticare che fu lui a scatenare la tormenta e che, una volta giunti a destinazione, sarebbe meglio non gli voltassimo le spalle… Saremmo infine responsabili di un paradosso: assumeremmo che è meglio uccidere che ferire in quanto la morte della vittima ci dona la semplificazione dell’ormai avvenuta irreparabilità del fatto e dell’uscita di scena, orizzontalmente, della vittima dal contesto del giudizio.
Il pericolo, non meno di una concreta minaccia alla nostra incolumità, è la relativizzazione. Essa ci sottrae dalla scomoda incombenza di riferimenti morali assoluti, e la circostanza in fondo potrebbe non dispiacerci – consapevoli della nostra fallacia, sappiamo che questi potrebbero essere applicati a noi. In termini di giustizia la relativizzazione del male è un sarto che sembra promettere un vestito comodo per tutti, morti esclusi. Ma la relatività porta con sé un dono che potrebbe risultare pieno di insidie come il dono dei greci: l’incapacità di indignarsi, da cui emerge come da un cavallo più piccolo, un ulteriore terribile dono. È la perdita del senso dell’altro, la prossimità che egli richiama, la mancata percezione delle offese da lui subite. E anche la perdita dell’altrui solidarietà, improvvisamente e violentemente, come il colpo di un adolescente assassino. Potrebbe accadere a noi.
Note:
1) L'inaccettabilità di tale conclusione ha minato alla base la possibilità di distinguere la salute dalla malattia su considerazioni statistiche.
Autori:
Chiara Lalli
Armando Del Bello: studi classici e di giurisprudenza, operatore sociale, lavora sulla giustizia minorile.
copyright © Educare.it - Anno IV, Numero 1, Dicembre 2003

