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  • Categoria: Devianze e Carcere

Piccoli criminali. Una riflessione sulla devianza minorile

Chi non terrorizza
si ammala di terrore
Fabrizio De Andrè, Il Bombarolo

Generalmente per "devianza" si intende l’allontanamento da una norma, ove il concetto di norma è definito dall’analisi del comportamento umano; è una norma determinata dall’uomo e denota un margine o una classe di comportamenti entro i quali rientra la normalità, che confina con la devianza. La devianza, come la normalità, è soggetta a slittamenti semantici, a mutamenti dovuti ai mutamenti del costume, delle società, dei contesti politico e territoriale all’interno dei quali ci troviamo a dover distinguere ciò che è deviante da ciò che invece si conforma alla norma. È evidente che ci siano dei territori di confine, ambigui, ove norma e devianza si confondono e si sovrappongono.
La devianza può coincidere (e in passato alcune coincidenze sono state forzate) con la patologia (fisica o mentale: il malato o il folle) e con la criminalità (il ladro, l’assassino), ove l’allontanamento dalla normalità implica l’allontanamento dalla salute o dal rispetto della legalità.

È indubitabile che il concetto di devianza (e il suo simmetrico, la conformità alla norma) si offra a inferenze paradossali, determinate dal particolare punto di osservazione. Per rendere esplicito il carattere convenzionale della definizione di devianza basti ricordare che in un contesto ove 80 persone su 100 fossero malate di tisi, il deviante sarebbe colui che è non è malato di tisi (il sano [1]).

A questo proposito è interessante notare che in un esperimento scientifico si parla di errore, piuttosto che di devianza dalle leggi di natura. Senza entrare nei complessi problemi che la definizione di legge di natura comporta, potremmo accettare, in questa sede, l’opposizione di legge di natura e legge sociale (in cui si parla di devianza solo nel secondo caso) come di leggi la cui violazione implichi differenti conseguenze. Nel caso delle leggi di natura vi può essere errore (falsità contro la verità della legge), nel caso delle leggi sociali vi può essere soltanto allontanamento (devianza, appunto) dai comportamenti più frequenti che hanno dato corpo a quelle leggi. La devianza, dunque, non coincide con l’errore.
La devianza, inoltre, implica un dominio attinente alla sfera di volontà (intenzionalità) da parte del soggetto deviante: anche chi è deviante per "colpa", ad esempio il guidatore che guida in stato di ebbrezza, non è esente da considerazioni riguardanti la sua volizione. Per la dottrina penale egli poteva usare la sua volontà, prima dello stato di ubriachezza, risolvendosi nella scelta di non bere (o di bere, evitando poi di trovarsi a guidare). La devianza, secondo le leggi di un ordinamento giuridico, implica sempre un contrasto concreto, non astratto, tra due soggetti (il deviante e il controllore delle regole sociali): tale aspetto è assente nell’errore di natura.

Quando ci si appresta a indagare il fenomeno della devianza minorile, ci imbattiamo in alcune implicazioni che l’aggettivo "minorile" determina: il problema della punibilità, il problema della distinzione tra devianza minorile e devianza in senso lato.
Inoltre, sono quasi esclusivamente gli adulti a stabilire le norme positive (siano esse regole del comportamento in società, leggi civili o penali, codici amministrativi), quelle stesse norme che se violate da un minore comportano la definizione di "minore che ha compiuto un atto deviante". Qui ci può essere una pericolosa somiglianza con un soggetto di una cultura a che ‘vìola’ una norma costituita all’interno di una cultura b: il membro a è difeso dal relativismo culturale e dal fatto che non ha collaborato alla definizione di quella norma (l’appartenenza a un gruppo sociale diverso diventa una attenuante o addirittura una giustificazione; i limiti sono stabiliti dalla ammissione di alcuni valori universali la cui violazione comporta sempre devianza).

Il minore si trova a "non collaborare alla definizione della norma" in un modo particolare rispetto alla generale condizione in cui si trovano gli adulti rispetto alle norme cosiddette "eterodate". Quasi tutte le norme, infatti, lo sono. Tuttavia in rapporto agli adulti si ritiene, almeno in linea teorica, che essi possano, o almeno abbiano avuto la possibilità, seppure indiretta, di contribuire alla creazione della norma. Essi hanno diritto di voto, pertanto la possibilità di votare in Parlamento un rappresentante incaricato, per mandato elettorale, di approvare leggi che loro stessi, come cittadini, sono tenuti ad osservare. Si potrebbe obiettare che se il cittadino ha votato un candidato perdente, le norme che è tenuto a rispettare non sono le stesse cui egli avrebbe dovuto obbedienza nel caso in cui il suo candidato avesse vinto, dunque godrebbe di un diritto di disobbedienza. In questo caso tuttavia subentrerebbe in soccorso l’argomento della responsabilità del cittadino elettore adulto: quella di rispettare, responsabilmente, le regole del gioco elettorale. Anche se il suo partito ha perso egli è tenuto a rispettare gli esiti parlamentari scaturiti dalla partita elettorale il cui risultato è, appunto, normativo. Non potrebbe rappresentare una via di fuga logica neanche l’argomentare che il cittadino che si è astenuto dal votare non è tenuto al rispetto delle norme. In questo caso infatti il cittadino adulto, a differenza del minore, aveva la possibilità di giocare e non ne ha usufruito. È come se egli avesse implicitamente accettato di rispettare qualsiasi nuova regola fosse in seguito scaturita dal potere legislativo. Se poi il suo vero atteggiamento è di tutt’altro tenore – ad esempio "non voto perché non vi riconosco come autorità" – il suo comportamento esteriore legittima comunque, astrattamente, un’interpretazione che vada nel senso di una sua rinuncia al gioco, non di un mancato riconoscimento del gioco elettorale e delle sue regole.
Per i minori, questo legame tra il cittadino e la norma, per quanto teorico, non sussiste. Anche nel rapporto normativo per eccellenza tra padre e figlio le regole sono esterne al minore, e non potrebbe essere altrimenti, in quanto la soggezione normativa è caratteristica tipica dell’essere bambini.
Le attenuanti che pervengono dal non essere parte del sistema sociale che ha cooperato alla creazione di un insieme di norme sono tuttavia condizioni rare e che in nessuna circostanza forniscono un lasciapassare valevole in ogni latitudine normativa, come per apolidi della legalità: se un inglese guida tenendo la sinistra in Italia prende comunque una multa, se un musulmano rifiuta alcuni cibi in Italia non può essere sanzionato, sebbene sia considerato deviante in quanto, pur non infrangendo norme di un ordinamento giuridico, infrange norme che sono alla base del comune concetto di corretta alimentazione. Diversamente, un musulmano che pretendesse di contrarre in un paese occidentale due matrimoni in sede civile si vedrebbe, con tutta probabilità, incriminato per bigamia, pur rispondendo, questa sua volizione, ad un insieme di valori e comportamenti di cui fa parte quell’astensione da carne di maiale che non è penalmente sanzionata. La devianza, e con essa la devianza dei minori, si riflette su una superficie sempre mutevole di condizioni sociali e circostanze storiche: la devianza non ha un volto in sé ma la sua configurazione ci è data dallo specchio su cui è riflessa.