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L’attualità della "Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro" - Diritto all'istruzione

Diritto all'istruzione

L’art. 4, relativo alla scuola, in maniera lungimirante ha anticipato concetti maturati nei nostri tempi, quali “rete scolastica” e “diritto del fanciullo all’istruzione”. Tutta la formulazione dell’art. 4 risulta essere avveniristica, cioè sembra riguardare la scuola del futuro, soprattutto la parte finale dove si legge: “[…] consenta a ciascuna scuola di assorbire un numero di alunni tale da non compromettere la sua effettiva efficienza formativa”.

La scuola di oggi, soggetta a continui e drastici tagli che, tra l’altro, hanno portato a “classi pollaio”, non sembra rispondere a questo criterio. “Effettiva efficienza formativa” richiama la locuzione “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” della parte finale del 2° comma dell’art. 3 della nostra Costituzione. Solo una persona effettivamente e efficientemente formata può essere cittadino, ovvero partecipare attivamente alla vita del proprio Paese. L’auspicata “effettiva efficienza formativa della scuola” consente anche al fanciullo di partecipare “liberamente” e “pienamente” alla vita culturale ed artistica, come previsto nell’art. 31 della Convenzione Internazionale.

Inoltre la locuzione “significative esperienze” richiama quella tanto usata oggi di “relazioni significative” che si può riferire alla figura degli insegnanti (parola che etimologicamente ha la stessa origine di “significative” dalla parola “segno”, perché dovrebbero “lasciare un segno”) i quali dovrebbero ricordare quello che affermava il filosofo olandese Erasmo da Rotterdam: “Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo e più importante gradino verso la conoscenza” (è un aspetto di quella che è attualmente chiamata “didattica relazionale”).

Si dovrebbe riflettere sulla locuzione “libere attività ludiche, culturali, ricreative e sportive” nell’art. 5, che per quest’intrinseco collegamento tra le attività ha preannunciato il contenuto dell’art. 31 della Convenzione di New York. Rilevante è, poi, la formula di chiusura dell’art. 5: “con la eventuale partecipazione dei genitori e degli adulti”; oggi nelle ludoteche, nelle feste animate o in altri contesti vi è sempre la presenza adulta che diventa iperprotezione o oppressione ed il contrario di quella sicurezza (dal latino “sine cura”, “senza affanno o preoccupazione”) necessaria per il benessere proclamato nella Convenzione di New York.

Tutto l’art. 5, relativo all’ambiente comunitario (già nominato nell’art. 1), si può adattare alla comunità web che dovrebbe essere difesa dai pericoli del traffico dei social network e della vita intensa e distratta degli adulti, consentire ai fanciulli di svolgere libere attività, con l’assistenza di personale appositamente preparato (nei luoghi ad hoc, quali scuole, internet point, centri polivalenti) e con l’eventuale partecipazione dei genitori e degli adulti, che devono vigilare dati i crescenti rischi di pedopornografia on line. Inoltre l’art. 5 ha preconizzato il concetto di comunità educante in uso oggi.