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L’attualità della "Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro" - Sacralità dei bambini

Sacralità dei bambini

Encomiabile e tuttora unica la formulazione d’inizio dell’art. 1: “La personalità del fanciullo è sacra”. “Sacro” etimologicamente significa “attaccato, aderito”, quindi il bambino è ontologicamente tale e ha ogni diritto ad essere tale. Dalla sua natura “sacra” discendono i “sacrifici” da parte di tutti, dai genitori alle istituzioni. Sacrifici che non significano, però, asservire tutto al bambino, come si tende a fare oggi. Si deve, invece, far vivere “convenienti rapporti umani” (art. 2) e fornire “convenienti attrezzature” (art. 5). “Conveniente”, che deriva dal verbo latino “convenire” (“cum”, insieme e “venire”, venire, quindi “incontrarsi, armonizzare”), richiama il principio dell’interesse (letteralmente “ciò che sta in mezzo”) del fanciullo, ovvero ciò che sta tra lui e gli altri, a cominciare da eventuali fratelli, non a caso negli artt. 147, 148 e 155 cod. civ. si distingue tra i “figli” e la “prole”.

In concreto, non si devono coprire tutte le prese in casa, mettere paraspigoli dappertutto, usare posate di plastica e altre cose del genere, perché prima o poi il bambino si troverà di fronte a degli ostacoli. Non si deve cadere né in forme di infantilizzazione né, all’opposto, di adultizzazione.
Indicativa nell’art. 3 la locuzione “preparare i genitori ad una responsabile azione educativa” che ha anticipato le forme di sostegno alla genitorialità tanto promosse e non sempre realizzate oggi. Anzi, si può ricavare pure una definizione di genitorialità che non è un sentimento soggetto ad alterne vicende, ma un vincolo il cui contenuto si sostanzia in attività (e non solo affettività) e educazione che implica un feedback che è la responsabilità endofamiliare e esofamiliare. E’ pure sintomatico che si parli di “genitori” in un’epoca in cui si tendeva a parlare singolarmente del padre e della madre per evidenziare, invece, l’univocità dell’azione educativa.

Istruttiva è anche la previsione finale dell’art. 3 in cui si afferma che il fanciullo non deve “essere subordinato alle esigenze di vita dei genitori”, che riecheggia nell’art. 147 cod. civ. ove si legge: “[…] tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. “Non essere subordinato” significa altresì che il figlio non deve essere soggetto a continui traslochi o trasferimenti o altri spostamenti solo per il carrierismo o per la realizzazione della casa dei sogni o di altri egoismi dei genitori. “Non essere subordinato alle esigenze di vita dei genitori” è ancor di più un monito per i genitori in crisi di coppia che non devono dimenticare che i partner si possono cambiare o abbandonare, ma i figli no.

A proposito di esigenze, grazie alla dimensione ludica della vita, ogni genitore, ma in particolare la madre che tende ad essere possessiva, dovrebbe acquisire la capacità di uscire da se stessa, mettendo tra parentesi le sue esigenze e vivere per l’altro, ascoltandolo, imparando a decifrarne il linguaggio, a capirne le esigenze e i veri bisogni. “Occorre che la famiglia si renda conto della autonomia del fanciullo”, frase che risulta ancor più incisiva nel nostro periodo in cui la famiglia è spesso causa di dipendenze, in particolare quella affettiva.