- Categoria: Riforme della scuola
L'autonomia delle istituzioni scolastiche - Il piano dell'offerta formativa
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IL PIANO DI OFFERTA FORMATIVO
L’art. 1,comma 1 del Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. 275 G.U. 186 del 10/08/99 definisce l’autonomia in questi termini: “Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ecc.”
Il sopracitato D.P.R. propone quale documento e strumento di organizzazione, promozione e sviluppo dell’autonomia il “Piano dell’offerta formativa” (P.O.F.) che sostituisce il vecchio P.E.I., cioè il Piano Educativo d’Istituto. Tale piano costituisce l’identità progettuale e culturale della scuola, in quanto esplicita “ la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (art. 3 comma 1).
Il Piano di Offerta Formativa deve essere elaborato dal Collegio dei docenti “sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o d’istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti” (art. 3 comma 3 del capo II).
Nel P.O.F. sono incluse le funzioni del P.E.I. (Piano Educativo d’Istituto), ma esso implica un rapporto col territorio e con gli enti locali che il P.E.I. non sempre esplicitava. Si tratta di rilevare, infatti, i bisogni del territorio e degli utenti della scuola al fine di esplicitare la progettazione d’istituto e vanno riconosciute e garantite “ le diverse opzioni metodologiche anche di gruppi minoritari” valorizzando “le corrispondenti professionalità” (art. 3 comma 2).
Il regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche all’art. 7 prevede che le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete per attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, di formazione e di aggiornamento; e l’accordo può prevedere anche lo scambio temporaneo di docenti che liberamente acconsentono e che abbiano uno stato giuridico omogeneo.
Per la realizzazione del P.O.F. sono state introdotte le funzioni-obiettivo, identificate ed attribuite dal Collegio dei docenti a docenti disponibili e professionalmente competenti per il perseguimento di funzioni riferite ad aree specifiche (gestione e coordinamento del P.OF., sostegno al lavoro dei docenti, servizi per gli studenti, rapporto con il territorio e gli enti locali).
Col nuovo contratto sono divenute funzioni strumentali dell’Offerta formativa: sono docenti scelti sempre dal Collegio dei docenti, ma non c’è più obbligo come prima di partecipare a un corso di formazione e le funzioni sono attribuite dal Collegio stesso senza più limiti di numero o di aree predefinite, nei limiti però delle risorse finanziarie disponibili.

