- Categoria: Riforme della scuola
L'autonomia delle istituzioni scolastiche
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Il discorso dell’autonomia scolastica si intreccia in questi anni con quello del federalismo e del regionalismo. Già dalla seconda metà degli anni sessanta, in effetti, era stata messa sotto accusa la struttura piramidale e centralizzata del Ministero della Pubblica Istruzione e si parlava di “decentramento” e di “partecipazione”.
Basti pensare ai Decreti Delegati del 1974 che hanno introdotto gli organi collegiali nella scuola (Consigli di circolo e d’istituto) e la partecipazione dei genitori e degli studenti, ma anche organi collegiali a livello distrettuale e provinciale (Distretto scolastico e Consiglio scolastico provinciale) e a livello nazionale (Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione).
La struttura del Ministero della P.I. rimaneva però ancora sostanzialmente verticistica e questi organi previsti dai decreti Delegati del 1974 si giustapponevano ai tradizionali organi monocratici della scuola (Ministro, Provveditori, Capi d’Istituto).
Bisogna dare atto, però, ai Decreti Delegati di avere introdotto l’idea di “scuola-comunità”.
Nel 1981 l’allora Ministro della P.I. Guido Bodrato ha presentato un disegno di legge al Parlamento, che seppure non è stato mai presentato al Consiglio dei Ministri, ha rappresentato un costante punto di riferimento per il dibattito che si è svolto fino ai nostri giorni. Le scuole, in questo progetto, erano dotate di “soggettività parziale”, vale a dire di autonomia organizzativa, finanziaria, di gestione e di bilancio, senza però attribuire ad esse piena personalità giuridica.
Questo tema della personalità giuridica nel progetto Bodrato era trascurato, mentre la successiva evoluzione della riflessione politica e del pensiero giuridico l’ha sempre più considerato come condizione indispensabile per fondare l’autonomia scolastica.
Per la prima volta però le scuole erano considerate come “centri di erogazione di servizi”, come espressione quindi dello Stato-comunità, e non come “terminali” periferici dell’Amministrazione della P.I.
Nella prima metà degli anni ‘80 si è registrata una caduta dell’ attenzione politica sul tema dell’autonomia scolastica, per essere ripresa negli anni ’90. Nella Conferenza nazionale sulla scuola svoltasi dal 30 gennaio al 3 febbraio 1990, il prof. Sabino Cassese dichiarava, dando una nuova e penetrante interpretazione dell’art. 33 della Costituzione: “Autonoma non è la scuola, l’intero suo corpo, ma i singoli istituti scolastici. L’autonomia della scuola non è paragonabile all’autoregolazione di un corpo professionale, organizzato in un “ordine”(quello degli ingegneri, quello degli avvocati e procuratori, ecc.). L’autonomia scolastica è la conseguenza della libertà di insegnamento e dell’istruzione come processo che si svolge in una comunità di docenti e di allievi. Per cui è questa comunità ad essere la titolarità dell’autonomia. Non, quindi, autonomia della scuola, ma autonomia delle scuole” [1].
E si è arrivati, quindi, all’approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 15 marzo 1997 n° 59 (comunemente nota come legge “Bassanini”), il cui art. 21 ha sancito il riconoscimento giuridico alle istituzioni scolastiche dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo.
Il regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche è andato in vigore il 1 settembre 2000.
Vediamo di che si tratta.

