- Categoria: Riforme della scuola
L'autonomia delle istituzioni scolastiche - Contenuti dell'autonomia
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CONTENUTI DELL’AUTONOMIA
Il provvedimento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche fa parte di un “pacchetto” più generale predisposto dal ministro Bassanini per snellire l’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
L’autonomia prefigurata dall’art. 21 è finalizzata ad ampliare , arricchire e diversificare l’offerta formativa delle scuole e favorire una loro più stretta integrazione con il territorio.
E’ un modello di autonomia che non è quella di una deregulation intesa come “assenza dii regole”; le scuole dovranno muoversi, pur potendo disporre di una forte flessibilità nell’organizzazione della didattica, secondo standard di qualità fissati dal “centro”, un centro, però, affrancato dai compiti di gestione e prevalentemente dotato di funzioni di indirizzo e di controllo.
Questo compito di fissare degli standard nazionali di apprendimento è stato affidato all’ex Centro Europeo dell’Educazione di Frascati, trasformato in Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema dell’Istruzione.
Nella scuola dell’autonomia debbono trovare composizione la libertà dell’insegnamento, la libertà di scelta educativa delle famiglie ed il diritto ad apprendere degli alunni. Ecco uno schema, in forma sinottica, dei contenuti essenziali dell’autonomia:
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PERSONALITA' GIURIDICA |
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA |
AUTONOMIA DIDATTICA |
AUTONOMIA FINANZIARIA |
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Ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole ed agli istituti dell’istruzione secondaria viene riconosciuta la personalità giuridica.
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L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza/efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al migliore utilizzo delle risorse/strutture, all’introduzione di tecnologie innovative ed al coordinamento con il contesto territoriale.
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L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi nazionali predisposti dal sistema nazionale di istruzione ed alla realizzazione della libertà d’insegnamento e di educazione delle famiglie e del diritto di apprendere. |
Le istituzioni scolastiche vengono fornite di autonomia contabile’, amministrativa e di bilancio.
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Ogni scuola ha una personalità giuridica: già abbiamo detto che ciò non significa essere sganciati da qualunque regola, ma nell’ambito dei limiti fissati dalla Costituzione e dagli standard nazionali fissati dal Ministero dell’Istruzione, le scuole hanno autonomia organizzativa, didattica e finanziaria.
L’autonomia organizzativo-didattica si esplica anche attraverso il superamento dei vincoli di unità oraria della lezione e dell’unità del gruppo classe e delle modalità di impiego e organizzazione dei docenti. Il limite è costituito dal numero di ore di attività didattica annuale, previsto a livello nazionale, dalla distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, e dal rispetto degli obblighi di servizio annuali dei docenti previsti dai contratti collettivi.Il limite dell’orario scolastico annuale è stato fissato in questi anni a non meno di 200 ore di lezione. Ciò significa che se le scuole iniziano le lezioni prima del calendario fissato dalla Regione, possono durante l’anno scolastico recuperare con sospensione dell’attività didattica i giorni anticipati. Non solo, se i giorni di lezioni sono più dei 200 giorni, ciascuna scuola può nell’ambito dell’autonomia prevedere, a propria scelta e col consenso del Consiglio d’Istituto, tre giorni di sospensione didattica.
Riguardo all’orario di lezione, l’unità oraria non è più vincolata ai 60 minuti, ma può essere accorciata o allungata, salvo recuperare quanto accorciato o detrarre quanto allungato. Per realizzare particolari moduli didattici, si può intensificare una materia in un certo periodo e un’altra materia in un altro periodo, salvo rispettare il monte-ore annuale delle discipline.
L’85% della quota del curricolo è stabilito a livello nazionale.
Il 15% della quota del curricolo può essere scelto liberamente dalle scuole, per l’introduzione di materie integrative, anche di interesse locale o regionale.
L’orario settimanale delle lezioni non può essere articolato in meno di cinque giorni di lezioni: molte scuole hanno così adottato il sabato libero, salvo recuperare le ore di lezione che non si svolgono in tale giorno.
Anche la classe può essere divisa in gruppi, i quali a loro volta sono uniti ad altri gruppi.
L’autonomia organizzativo-didattica è finalizzata all’ottimizzazione delle risorse umane, materiali, finanziarie, tecnologiche e temporali.
Le organizzazioni scolastiche vengono fornite di una dotazione finanziaria minima costituita dall’assegnazione dello Stato, finalizzata al funzionamento didattico (la somma attualmente è calcolata in base al dimensionamento dell’istituto, cioè sul numero degli alunni e dei docenti). L’assegnazione statale è suddivisa in ordinaria e perequativa.
Per quanto riguarda l’autonomia finanziaria, ogni scuola riceve dalla Direzione regionale (sono stati soppressi i provveditorati provinciali, nell’ambito della riforma del ministero dell’istruzione) un fondo d’istituto, dato sulla base del numero di docenti, degli studenti, del personale A.T.A.
Il Consiglio di circolo o d’istituto approva il bilancio consuntivo e preventivo che è soggetto però al controllo dei revisori dei conti.

