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Verso un nuovo paradigma dell'inclusione scolastica

disabili scuolaIl decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66, detta delle nuove norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Questa legge è stata emanata in attuazione dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c, della legge n. 107/2015.

Il paradigma inclusivo

All'articolo 1 del decreto sono delineate le caratteristiche del paradigma inclusivo, che deve contrassegnare ogni scuola. In pratica, attraverso delle strategie educative e didattiche, devono essere sviluppate le potenzialità che contraddistinguono ciascuna diversità apprenditiva, presente nel contesto scolastico, con la finalità di migliorare la qualità della vita di ciascun alunno disabile. Questo scopo deve divenire uno degli archetipi fondanti dell'identità culturale, educativa e progettuale di ciascuna scuola. Inoltre, il decreto sollecita la partecipazione della famiglia dell'alunno diversamente abile e delle associazioni di riferimento alla progettualità inclusiva della scuola. L'articolo 2 afferma che le norme individuate si applicano agli alunni di ogni ordine di scuola, che presentano disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92.

I compiti dello Stato e degli Enti Locali

Nell'articolo 3 sono specificati i compiti, relativi all'inclusione, dello Stato e degli Enti Locali. Nello specifico, lo Stato assicura l'assegnazione dei docenti di sostegno alle varie scuole, del personale ATA, che provvede anche all'assistenza ai disabili (ci si riferisce ai collaboratori scolastici), e l'erogazione di risorse economiche in rapporto al numero degli alunni disabili frequentanti. Agli Enti Locali (Regioni e Comuni) spetta garantire il personale con compiti di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale dei soggetti disabili, il trasporto dei diversamente abili e assicurare l'accessibilità e la fruibilità delle scuole poste nei territori di competenza, eliminando, per esempio, le barriere architettoniche.

La valutazione delle scuole

Nell'articolo 4 si evidenzia che nei processi di valutazione delle scuole, ai sensi del DPR n. 80 del 2013, si terrà conto anche del grado di inclusività delle singole istituzioni scolastiche. La qualità dell'inclusione è data da più parametri, ovvero il grado di inclusività presente nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la predisposizione di percorsi didattici ed educativi calibrati sui bisogni educativi speciali dei diversamente abili, il coinvolgimento dei diversi soggetti, individuati dal decreto, nella stesura e nell'attuazione del Piano Annuale d'Inclusione, le attività formative predisposte per i docenti sulle tematiche dell'inclusione, la valorizzazione delle competenze possedute dai docenti relative alle diverse abilità e l'utilizzazione di strumenti condivisi per la valutazione degli apprendimenti dei soggetti disabili.


Le procedure di certificazione della disabilità

L'articolo 5 esamina le procedure di certificazione della disabilità, apportando delle modifiche alle norme contenute nella legge 104 del 1992. In pratica, dal 1° Gennaio 2019 la domanda per l'accertamento della disabilità dell'età evolutiva dovrà essere fatta all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). Le commissioni che accerteranno le disabilità dei bambini saranno composte da un medico legale, da due medici specialisti (pediatra e neuropsichiatra infantile), dal medico dell'INPS e da un educatore professionale (assistente specialistico) o un assistente sociale (operatore sociale) dell'Ente Locale.

Successivamente all'accertamento di disabilità, sempre dal 1° Gennaio 2019, è stilato il Profilo di Funzionamento del minore disabile, in base al modello bio - psico - sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo Profilo di Funzionamento, che sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, individuati dalla legge 104/92, è redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, che è costituita da un medico specialista o un esperto della condizione di salute del soggetto disabile, da uno specialista in neuropsichiatria infantile, da un terapista della riabilitazione e dall'assistente sociale dell'Ente Locale.

Inoltre, tale documento è redatto con la collaborazione dei genitori del bambino disabile e di un rappresentante della scuola frequentata, preferibilmente un docente. Il Profilo di Funzionamento è il documento che permette di redigere il successivo Progetto Individuale da parte dell'Ente Locale e il Piano Educativo Individualizzato da parte della scuola. Il Profilo di Funzionamento è aggiornato al passaggio ai diversi gradi d'istruzione e indica le competenze professionali e la tipologia di sostegno necessarie per realizzare l'inclusione scolastica del minore. Toccherà ai genitori presentare l'istanza all'INPS per accertare la disabilità del proprio figlio e gli stessi devono inviare la certificazione di disabilità all'Unità di Valutazione Multidisciplinare, all'Ente Locale competente per territorio e alla scuola. Nell'articolo 6 si esplicita l'ulteriore funzione dell'Ente Locale, che è quella di predisporre un progetto individuale di assistenza per il piccolo disabile su richiesta dei genitori.

Il Piano Educativo Individualizzato

L'articolo 7 si occupa del Piano Educativo Individualizzato, che è predisposto dalla scuola. Esso è compilato ed approvato, con il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare, dagli insegnanti di classe (curricolari e di sostegno), dai genitori dell'alunno disabile e dalle figure professionali specifiche interne o esterne alla scuola, che si occupano delle tematiche inclusive nel contesto scolastico di riferimento. Il PEI, così come concepito dal decreto ministeriale citato, andrà in vigore dall'anno scolastico 2019/2020. Il Piano Educativo Individualizzato, sulla base della Certificazione di Disabilità e del Profilo di Funzionamento, evidenzia gli strumenti, le strategie e le modalità che possono rendere inclusivo l'ambiente di apprendimento, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comunicazionali e delle autonomie (personale e sociale). In aggiunta, il documento «esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata». Inoltre, armonizza fra loro le eventuali progettualità proposte per il disabile. Il PEI è stilato all'inizio di ogni anno scolastico ed è verificato periodicamente nel corso dell'anno scolastico.

I gruppi per l'inclusione scolastica

L'articolo 9 modifica l'articolo 15 della legge 104/92 e disciplina i gruppi per l'inclusione scolastica, individuando, in primo luogo, un gruppo regionale, il cosiddetto Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR), operativo dal 1° Settembre 2017, con funzioni di supporto all'Ufficio Scolastico Regionale per quel che riguarda le politiche inclusive. Inoltre, in ogni ambito territoriale è istituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale, operativo dal 1° Gennaio 2019, che ha il compito principale di stimare, sulla base delle segnalazioni dei Dirigenti Scolastici, il fabbisogno di insegnanti di sostegno per il proprio ambito e di formulare questa richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.

Presso ogni singola scuola viene ribadita l'istituzione, già prevista da normative precedenti, del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), presieduto dal dirigente scolastico, che comprende i rappresentanti dei docenti curricolari e di sostegno, del personale ATA e dell'Azienda Sanitaria Locale. Uno dei compiti più importanti di questo organismo è quello di predisporre il Piano Annuale per l'Inclusione, nel quale sono esplicitate le politiche inclusive dell'istituzione scolastica. Per la stesura del Piano il GLI può avvalersi della consulenza e del supporto dei genitori degli alunni disabili e delle associazioni dei disabili presenti sul territorio.

Con l'articolo 15 è istituito l'Osservatorio Permanente per l'Inclusione Scolastica presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la cui funzione principale è quella dell'analisi e dello studio delle tematiche e delle prassi relative ai processi inclusivi. L'osservatorio sarà fattivamente organizzato con un decreto ministeriale successivo.

Fonte:  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, GU n. 112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23.


copyright © Educare.it - Anno XVII, N. 09, Settembre 2017