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Educazione alla genitorialità: “istruzioni per l’uso” leggendo tra le righe di alcuni testi letterari

In un periodo in cui tutto è in crisi (si spera in senso etimologico di giudizio e di scelta), la famiglia non ne è rimasta immune; per questo si parla sempre più spesso di sostegno alla genitorialità e si organizzano convegni e corsi sulla materia.

La genitorialità, intesa distintamente come maternità e paternità, è stata in ogni tempo oggetto di riflessione nella letteratura, soprattutto in termini negativi sin dalla mitologia greca (un esempio per tutti è il personaggio Medea, da cui si è ricavata l’espressione “sindrome di Medea”, usata in criminologia e psicologia criminale). Sarebbe, invece, interessante svolgere una lettura sinottica di opere di matrice culturale diversa per cogliere indicazioni costruttive anche sotto il profilo giuridico.

La genitorialità: scelta consapevole e corresponsabile

Celebre il brano de “Il Profeta” (1923) dello scrittore d'origine libanese Gibran Kahlil Gibran: “I vostri figli non sono i vostri figli. Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha in sé. Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro, e benché stiano con voi non vi appartengono.” Altrettanto esemplificativa l’immagine tratteggiata da don Antonio Mazzi prima: “I figli non sono piantine da tenere nei vasi in casa, ma alberi da piantare davanti casa.”
Essere genitori non deve significare avere dei figli come una proprietà (da cui parte anche la concezione sbagliata di diritto ad avere un figlio ad ogni costo in caso d'infertilità) tanto che si dovrebbe evitare di adoperare gli aggettivi possessivi (con un senso d'appartenenza; non a caso il nostro legislatore non usa aggettivi quando si riferisce al rapporto genitori-figli). Essere genitori significa dare la vita ai figli ed anche il codice della vita mediante l’educazione e l’istruzione, che sono e restano i compiti fondamentali della famiglia. E’ questo il nucleo della genitorialità (ormai vecchio neologismo) che indica proprio la relazione genitori - figli; è questo il vero significato di genitorialità che non s’identifica (o non solo) con geneticità o generatività ma con generosità (dal latino gens, complesso di più famiglie o popolo).

Il succitato brano di Gibran dovrebbe indurre, come già più volte auspicato, il nostro legislatore ad abbandonare il concetto e la categoria di potestà dei genitori, di memoria romanistica, per seguire l’esempio di altri ordinamenti europei e di quello comunitario in cui si parla di “responsabilità”.
La legge 19 maggio 1975 n.151 di riforma del diritto di famiglia ha convertito la patria potestà in potestà dei genitori, ma non ha abbandonato del tutto una prospettiva patriarcale. Per esempio si veda l’art. 316 comma 4 in cui ci si riferisce solo al padre; oppure negli artt. 348 e 350 compariva ancora la locuzione patria potestà, sostituita poi nel 1981 con potestà dei genitori. Si noti che nel codice civile ci si riferisce ai “diritti del minore” in senso ampio solo nel campo patrimoniale (art. 323). E comunque si parla ancora di patria potestà nel linguaggio comune e addirittura in alcune sentenze.

La novella legislativa del ’75 ha introdotto timidamente il concetto di responsabilità solo nell’art. 279 del codice civile a proposito dei figli naturali non riconoscibili. Altre espressioni più confacenti sono state usate in leggi speciali e purtroppo il nostro legislatore non ha saputo cogliere l’occasione per rivedere il contenuto della genitorialità nemmeno nella legge 8 febbraio 2006 n.54. Quest’ultima legge, pur novellando interamente l’art. 155 del codice civile, ne ha lasciato intatta l’infelice rubrica “Provvedimenti riguardo i figli” (anziché intitolarlo “Diritti dei figli”, come situazione giuridica attiva corrispondente ai doveri verso i genitori, di cui all’art. 315) e non ha accolto la proposta di prevedere un risarcimento danni per i figli in caso di gravi inadempienze da parte dei genitori o di atti che comunque arrechino pregiudizio ai minori durante l’affidamento (com'era previsto nella cosiddetta proposta Tarditi n.66 del 2001 della XIV legislatura). Apprezzabile, però, nel nuovo testo dell’art. 155 è l’espressione “potestà genitoriale” ontologicamente diversa dalla consueta “potestà dei genitori”, nel senso che la potestà non è una sfera che appartiene ai genitori in qualità di singoli ma afferisce alla genitorialità in quanto relazione con altri soggetti (quella genitorialità espressamente prevista in altre proposte prima dell’emanazione della suddetta legge n.54).

Tutto ciò dovrebbe mettere in guardia i genitori che attraversano una crisi di coppia a non tenere quegli atteggiamenti negativi che causano nei figli la P.A.S. (Parental Alienation Syndrome, sindrome di alienazione genitoriale) [2] o altri disturbi, quali quelli del comportamento alimentare, in continuo aumento anche in età infantile. I genitori non devono dimenticare che sono i primi responsabili della salute e educatori alla salute (a cominciare da quella mentale) dei figli, anche in caso di separazione, come ricorda il novellato testo dell’art. 155 comma 3 del codice civile.
Inoltre l’appartenenza dei figli alla Vita, di cui scrive Gibran, suffraga la genitorialità sociale, categoria mutuata, come quella della proximité, dalla dottrina francese (parenté sociale: les ressources de la communauté pour soutenir les parents, la paternalité).