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Relazioni omeomorfiche tra la mediazione familiare e la mediazione penale - Seconda parte

  • Supportano l'affidamento dei minori (es. l'affidamento ai sensi dell'art.155 c.c., per il quale si parla espressamente di mediazione nel recente art.155 sexies; o l'affidamento in prova ai servizi minorili ai sensi dell'art. 28 c.2 D.P.R. 22 settembre 1988 n.488). La fiducia è la radice semantica dell'affidamento; in ogni ordinamento giuridico - fin dai tempi dei Romani - l'elemento fiduciario assolve ad una importante funzione sociale, premendo sullo sviluppo stesso del diritto con l'introduzione di nuovi istituti. Tra questi si può annoverare la mediazione che aspira a recuperare la fiducia tra le persone interessate e tra queste e l'intera società. La rilevanza della mediazione nei confronti dei minori emerge anche dal documento “Per una mediazione a misura del bambino” (aprile 2005), elaborato a seguito del Secondo Incontro Nazionale in materia di giustizia minorile promosso dall’Unicef Italia sulla scia di un altro documento finale a livello internazionale “Un mondo a misura di bambino” (maggio 2002) della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU sull’infanzia. “Misura di bambino” che nella società italiana, a tutt’oggi, manca (a cominciare dalla scarsa diffusione della pratica della mediazione, che serve a ripristinare la giusta misura nelle relazioni) come risulta dal quarto Rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”, presentato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il 26 maggio 2008, proprio alla vigilia dell’anniversario della ratifica, da parte del nostro Paese, della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia avvenuta con la legge 27 maggio 1991 n.176.
  • Espletano una funzione educativa. Partendo dal presupposto che l’educazione è una relazione (e ogni relazione può essere educazione o diseducazione), la mediazione è una relazione d’aiuto finalizzata a migliorare delle relazioni già di per sé educative. La mediazione familiare mira a ripristinare la funzione educativa (che le è propria) della famiglia, in cui anche se “danneggiata” alcuni rapporti sono destinati a continuare, per esempio anche tra coniugi senza figli continuano i rapporti patrimoniali mediante l’assegno di mantenimento o, dopo, divorzile, assegno che si basa proprio sul principio di solidarietà post-coniugale (non a caso famiglia deriva da famulus, servitore). La mediazione penale, invece, mira a realizzare la funzione ri-educativa del procedimento penale, soprattutto di quello minorile (nel D.P.R. 22 settembre1988 n.488 educazione è una delle espressioni più usate insieme a personalità).

Inoltre tanto nel processo di famiglia quanto in quello penale (art. 555 c.p.p.; art.29 c.4 d.lgs. 28 agosto 2000 n.274 sulla competenza penale del giudice di pace) è previsto il tentativo di conciliazione, la cui anticamera è la mediazione stricto sensu

Un altro punto di contatto tra le due mediazioni è la sospensione del processo in corso davanti alla Autorità giudiziaria (prevista nel processo minorile art. 28 D.P.R. 448/1988; per la mediazione familiare si veda il Principio V Raccomandazione R(98) 1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa). La sospensione del processo dinanzi al giudice serve a favorire il processo decisionale delle parti. La sospensione del processo avvia, cioè, quel processo interiore in quel "tribunale della coscienza" dove dinamiche di colpa e di riparazione prendono corpo e si intrecciano rimaneggiando in profondità la personalità di ognuno. Un’operazione di killer e di de-killering - come direbbero gli esperti [2] - a livello personale ed interpersonale.

Infine la mediazione familiare e quella penale sono similari perché entrambe evitano la vittimizzazione supplementare o secondaria delle parti deboli (i bambini si sentono spesso la causa dei litigi dei genitori, così come la persona offesa dal reato si sente spesso colpevole di aver favorito col proprio comportamento la consumazione del reato); suscitano la responsabilizzazione dei protagonisti (attraverso quel processo che, in gergo, va sotto il nome di self empowerment) facendo sì che nella parte "rea" maturi il riconoscimento dei propri errori e la valorizzazione dell'altro.
L'interazione tra le varie forme di mediazione non è solo una mera elaborazione dottrinaria ma anche una vera e propria esigenza che scaturisce dalla dimensione olistica di ogni persona e di ogni comunità. Esigenza richiamata da vari atti: sia a livello europeo, per esempio Principi VI e VIII della Raccomandazione n. R (98) 1 (in cui si parla del legame tra mediazione familiare e mediazione internazionale, per "la crescente internazionalizzazione delle relazioni familiari e i problemi molto particolari che si associano al fenomeno in questione"), art. 1 dello Statuto del Forum Europeo di formazione e ricerca in mediazione familiare del 1 febbraio 1997 (dove al n.5 si sottolinea la relazione tra le forme di mediazione e al n. 6 è implicito il riferimento alla mediazione internazionale); sia a livello locale, per esempio art. 5 del Protocollo di intesa interistituzionale del 12 febbraio 1999 nella regione Puglia (al n.2 si richiede all'operatore "una formazione alla mediazione sia familiare che sociale e penale").

Tutto ciò dovrebbe indurre le varie scuole e i teorici della mediazione a deporre le armi sulle querelles su quale sia il migliore orientamento o la migliore preparazione da fornire agli operatori di mediazione.

 


Note: 

 

[1] Brutti Carlo e Rita (a cura di), Mediazione, conciliazione, riparazione (Ed.Giappichelli 1999)

[2] Stefano Gheno in L’uso della forza - Il self empowerment nel lavoro psicosociale e comunitario (2005)


copyright © Educare.it - Anno VIII, Numero 8, Luglio 2008