Stop the genocide poster

Relazioni omeomorfiche tra la mediazione familiare e la mediazione penale

Col dilagare della conflittualità nella nostra società si fa sempre più crescente l’esigenza e la diffusione della cosiddetta cultura della mediazione e dei vari tipi di mediazione (dalla mediazione aziendale a quella territoriale). Quelle più note, e forse più necessarie, sono la mediazione familiare e la mediazione penale, che possono essere considerate omeomorfe. Omeomorfismo significa che le due nozioni giocano ruoli equivalenti, che assolvono equivalenti funzioni all'interno dei loro rispettivi sistemi.

Omeomorfismo è uno dei tanti concetti mutuati dalle scienze fisiche o chimiche (come omeostasi, resilienza, equilibrio), introdotto per la prima volta nelle scienze umane proprio nella teoria della mediazione [1] ed in questo contesto assimilabile a quello filosofico di “parallele convergenti” coniato da Aldo Moro.

Le relazioni omeomorfiche

Numerose sono le correlazioni omeomorfiche tra la mediazione familiare e quella penale giacché entrambe:

  • Trovano un suggello in Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la mediazione familiare nella R (98)1 e la mediazione penale nella R (99)19 che fa espresso riferimento alla Recommandation relativa alla mediazione familiare.
  • Realizzano una "visione privatistica" della giustizia, "l'umanizzazione" del sistema della giustizia, nel senso di una giustizia partecipata e condivisa dalle parti, assicurano cioè un incremento del consenso sociale intorno all'amministrazione della giustizia (basti pensare per es. alla soddisfazione totale o parziale delle aspettative e delle esigenze della vittima del reato nella mediazione penale). Si realizza una giustizia partecipata e condivisa perché, mentre nelle aule giudiziarie vi è l’esposizione dei fatti, la mediazione si basa sulla comunicazione intesa etimologicamente come “rendere comune un peso”, su cui è stato posto l’accento tanto nella R (98)1 quanto nella R (99)19 (nel Preambolo di quest’ultima si legge: “Reconnaissant l'intérêt légitime des victimes à faire entendre davantage leur voix s'agissant des conséquences de leur victimisation, à communiquer avec le délinquant et à obtenir des excuses et une réparation”).
  • Richiedono l'intervento (ante o post o in itinere) del giudice.
  • Concretizzano un incontro tra i vari saperi, in modo particolare tra quello psicologico e quello giuridico, svolgendo così anche una mediazione tra i rappresentanti delle diverse discipline tra cui esiste spesso una "conflittualità mimetica".
  • Tendono ad arginare la stigmatizzazione sociale, o semplicemente la disistima sociale (che non si ha soltanto contro i delinquenti, minorenni e non, ma anche verso i figli di separati o divorziati, infatti spesso nel caso di un comportamento anomalo o di un fallimento scolastico o altro da parte di un ragazzo con i genitori separati o divorziati, gli adulti anziché impegnarsi nei suoi confronti lo giustificano dicendo "tanto è figlio di separati") e a promuovere invece il coinvolgimento della comunità circostante (per es. con la messa a disposizione di locali ove creare centri di mediazione). A tale proposito nella Raccomandazione R (98)1 sulla mediazione familiare si parla di programmi di informazione per il pubblico, mentre nella Raccomandazione R (99)19 sulla mediazione penale si dice espressamente “impliquer la communauté”.
  • Svolgono un'azione preventiva: la mediazione penale previene la recidiva, quella familiare la commissione di reati consumati in famiglia di cui i mezzi di informazione segnalano il numero crescente.
  • Sono conseguenza diretta di un processo di razionalizzazione e secolarizzazione del diritto che porta verso il cosiddetto "diritto mite" o "diritto del post - moderno", ossia verso un pensare in termini di “codice affettivo” (espressione alquanto efficace usata in una proposta di legge del 1999) ma prima e fuori del codice del diritto. In realtà la mediazione, sotto qualsiasi veste, contribuisce al ripristino della vera natura del diritto, che deriva dal latino iungo (congiungere) e che non sempre è coltivata da legislatori e giuristi.