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Relazioni omeomorfiche tra la mediazione familiare e la mediazione penale

Col dilagare della conflittualità nella nostra società si fa sempre più crescente l’esigenza e la diffusione della cosiddetta cultura della mediazione e dei vari tipi di mediazione (dalla mediazione aziendale a quella territoriale). Quelle più note, e forse più necessarie, sono la mediazione familiare e la mediazione penale, che possono essere considerate omeomorfe. Omeomorfismo significa che le due nozioni giocano ruoli equivalenti, che assolvono equivalenti funzioni all'interno dei loro rispettivi sistemi.

Omeomorfismo è uno dei tanti concetti mutuati dalle scienze fisiche o chimiche (come omeostasi, resilienza, equilibrio), introdotto per la prima volta nelle scienze umane proprio nella teoria della mediazione [1] ed in questo contesto assimilabile a quello filosofico di “parallele convergenti” coniato da Aldo Moro.

Le relazioni omeomorfiche

Numerose sono le correlazioni omeomorfiche tra la mediazione familiare e quella penale giacché entrambe:

  • Trovano un suggello in Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la mediazione familiare nella R (98)1 e la mediazione penale nella R (99)19 che fa espresso riferimento alla Recommandation relativa alla mediazione familiare.
  • Realizzano una "visione privatistica" della giustizia, "l'umanizzazione" del sistema della giustizia, nel senso di una giustizia partecipata e condivisa dalle parti, assicurano cioè un incremento del consenso sociale intorno all'amministrazione della giustizia (basti pensare per es. alla soddisfazione totale o parziale delle aspettative e delle esigenze della vittima del reato nella mediazione penale). Si realizza una giustizia partecipata e condivisa perché, mentre nelle aule giudiziarie vi è l’esposizione dei fatti, la mediazione si basa sulla comunicazione intesa etimologicamente come “rendere comune un peso”, su cui è stato posto l’accento tanto nella R (98)1 quanto nella R (99)19 (nel Preambolo di quest’ultima si legge: “Reconnaissant l'intérêt légitime des victimes à faire entendre davantage leur voix s'agissant des conséquences de leur victimisation, à communiquer avec le délinquant et à obtenir des excuses et une réparation”).
  • Richiedono l'intervento (ante o post o in itinere) del giudice.
  • Concretizzano un incontro tra i vari saperi, in modo particolare tra quello psicologico e quello giuridico, svolgendo così anche una mediazione tra i rappresentanti delle diverse discipline tra cui esiste spesso una "conflittualità mimetica".
  • Tendono ad arginare la stigmatizzazione sociale, o semplicemente la disistima sociale (che non si ha soltanto contro i delinquenti, minorenni e non, ma anche verso i figli di separati o divorziati, infatti spesso nel caso di un comportamento anomalo o di un fallimento scolastico o altro da parte di un ragazzo con i genitori separati o divorziati, gli adulti anziché impegnarsi nei suoi confronti lo giustificano dicendo "tanto è figlio di separati") e a promuovere invece il coinvolgimento della comunità circostante (per es. con la messa a disposizione di locali ove creare centri di mediazione). A tale proposito nella Raccomandazione R (98)1 sulla mediazione familiare si parla di programmi di informazione per il pubblico, mentre nella Raccomandazione R (99)19 sulla mediazione penale si dice espressamente “impliquer la communauté”.
  • Svolgono un'azione preventiva: la mediazione penale previene la recidiva, quella familiare la commissione di reati consumati in famiglia di cui i mezzi di informazione segnalano il numero crescente.
  • Sono conseguenza diretta di un processo di razionalizzazione e secolarizzazione del diritto che porta verso il cosiddetto "diritto mite" o "diritto del post - moderno", ossia verso un pensare in termini di “codice affettivo” (espressione alquanto efficace usata in una proposta di legge del 1999) ma prima e fuori del codice del diritto. In realtà la mediazione, sotto qualsiasi veste, contribuisce al ripristino della vera natura del diritto, che deriva dal latino iungo (congiungere) e che non sempre è coltivata da legislatori e giuristi.

  • Supportano l'affidamento dei minori (es. l'affidamento ai sensi dell'art.155 c.c., per il quale si parla espressamente di mediazione nel recente art.155 sexies; o l'affidamento in prova ai servizi minorili ai sensi dell'art. 28 c.2 D.P.R. 22 settembre 1988 n.488). La fiducia è la radice semantica dell'affidamento; in ogni ordinamento giuridico - fin dai tempi dei Romani - l'elemento fiduciario assolve ad una importante funzione sociale, premendo sullo sviluppo stesso del diritto con l'introduzione di nuovi istituti. Tra questi si può annoverare la mediazione che aspira a recuperare la fiducia tra le persone interessate e tra queste e l'intera società. La rilevanza della mediazione nei confronti dei minori emerge anche dal documento “Per una mediazione a misura del bambino” (aprile 2005), elaborato a seguito del Secondo Incontro Nazionale in materia di giustizia minorile promosso dall’Unicef Italia sulla scia di un altro documento finale a livello internazionale “Un mondo a misura di bambino” (maggio 2002) della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU sull’infanzia. “Misura di bambino” che nella società italiana, a tutt’oggi, manca (a cominciare dalla scarsa diffusione della pratica della mediazione, che serve a ripristinare la giusta misura nelle relazioni) come risulta dal quarto Rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”, presentato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il 26 maggio 2008, proprio alla vigilia dell’anniversario della ratifica, da parte del nostro Paese, della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia avvenuta con la legge 27 maggio 1991 n.176.
  • Espletano una funzione educativa. Partendo dal presupposto che l’educazione è una relazione (e ogni relazione può essere educazione o diseducazione), la mediazione è una relazione d’aiuto finalizzata a migliorare delle relazioni già di per sé educative. La mediazione familiare mira a ripristinare la funzione educativa (che le è propria) della famiglia, in cui anche se “danneggiata” alcuni rapporti sono destinati a continuare, per esempio anche tra coniugi senza figli continuano i rapporti patrimoniali mediante l’assegno di mantenimento o, dopo, divorzile, assegno che si basa proprio sul principio di solidarietà post-coniugale (non a caso famiglia deriva da famulus, servitore). La mediazione penale, invece, mira a realizzare la funzione ri-educativa del procedimento penale, soprattutto di quello minorile (nel D.P.R. 22 settembre1988 n.488 educazione è una delle espressioni più usate insieme a personalità).

Inoltre tanto nel processo di famiglia quanto in quello penale (art. 555 c.p.p.; art.29 c.4 d.lgs. 28 agosto 2000 n.274 sulla competenza penale del giudice di pace) è previsto il tentativo di conciliazione, la cui anticamera è la mediazione stricto sensu

Un altro punto di contatto tra le due mediazioni è la sospensione del processo in corso davanti alla Autorità giudiziaria (prevista nel processo minorile art. 28 D.P.R. 448/1988; per la mediazione familiare si veda il Principio V Raccomandazione R(98) 1 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa). La sospensione del processo dinanzi al giudice serve a favorire il processo decisionale delle parti. La sospensione del processo avvia, cioè, quel processo interiore in quel "tribunale della coscienza" dove dinamiche di colpa e di riparazione prendono corpo e si intrecciano rimaneggiando in profondità la personalità di ognuno. Un’operazione di killer e di de-killering - come direbbero gli esperti [2] - a livello personale ed interpersonale.

Infine la mediazione familiare e quella penale sono similari perché entrambe evitano la vittimizzazione supplementare o secondaria delle parti deboli (i bambini si sentono spesso la causa dei litigi dei genitori, così come la persona offesa dal reato si sente spesso colpevole di aver favorito col proprio comportamento la consumazione del reato); suscitano la responsabilizzazione dei protagonisti (attraverso quel processo che, in gergo, va sotto il nome di self empowerment) facendo sì che nella parte "rea" maturi il riconoscimento dei propri errori e la valorizzazione dell'altro.
L'interazione tra le varie forme di mediazione non è solo una mera elaborazione dottrinaria ma anche una vera e propria esigenza che scaturisce dalla dimensione olistica di ogni persona e di ogni comunità. Esigenza richiamata da vari atti: sia a livello europeo, per esempio Principi VI e VIII della Raccomandazione n. R (98) 1 (in cui si parla del legame tra mediazione familiare e mediazione internazionale, per "la crescente internazionalizzazione delle relazioni familiari e i problemi molto particolari che si associano al fenomeno in questione"), art. 1 dello Statuto del Forum Europeo di formazione e ricerca in mediazione familiare del 1 febbraio 1997 (dove al n.5 si sottolinea la relazione tra le forme di mediazione e al n. 6 è implicito il riferimento alla mediazione internazionale); sia a livello locale, per esempio art. 5 del Protocollo di intesa interistituzionale del 12 febbraio 1999 nella regione Puglia (al n.2 si richiede all'operatore "una formazione alla mediazione sia familiare che sociale e penale").

Tutto ciò dovrebbe indurre le varie scuole e i teorici della mediazione a deporre le armi sulle querelles su quale sia il migliore orientamento o la migliore preparazione da fornire agli operatori di mediazione.

 


Note: 

 

[1] Brutti Carlo e Rita (a cura di), Mediazione, conciliazione, riparazione (Ed.Giappichelli 1999)

[2] Stefano Gheno in L’uso della forza - Il self empowerment nel lavoro psicosociale e comunitario (2005)


copyright © Educare.it - Anno VIII, Numero 8, Luglio 2008