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La famiglia nella legge istitutiva degli asili-nido - Seconda parte

"Temporanea custodia": custodire significa proteggere, preservare qualcosa di prezioso, tutelare i diritti di qualcuno che non può farlo, significati che riecheggiano quelli di coltivare, ovvero attendere con premura, rispettare. L'asilo-nido ha di nome e di fatto, quindi, il compito di custodire e coltivare la prima infanzia, la vita in divenire: la protezione e la promozione di cui si parla anche nelle fonti internazionali. Concetti che evocano l'enunciato, che sinora rimane unico nell'ordinamento italiano, dell'art. 1 della Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro: "La personalità del fanciullo è sacra". "Temporanea custodia" è una formula che ricorre spesso in alcune relazioni educative riguardanti i bambini, per esempio nell'affidamento in caso di separazione e divorzio dei coniugi oppure in alcune soluzioni alternative all'asilo-nido, come la cosiddetta "famiglia diurna", esperienza caratteristica della Svizzera e sperimentata pioneristicamente in Lombardia.

"Assicurare" (dal latino "sine cura", senza preoccupazioni, senza timore, senza pericolo), verbo presente in alcuni articoli della Costituzione, come l'art. 37 comma 1 "assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione", e più volte ripetuto nella Convenzione Internazionale del 1989, per esempio nell'art. 3 par. 2 "assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere".

"Facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale", oltre a richiamare l'art. 37 comma 1 Costituzione e l'art. 9 "Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro", richiama le fonti internazionali in cui si prevede espressamente che il bambino ha diritto alla sicurezza sociale (art. 26 par. 1 Convenzione di New York). Tanto il concetto di "assicurare" quanto quello di "sicurezza sociale" inducono a riflettere sugli ambienti di vita dei bambini, dalla strada alla scuola, che non sono affatto sicuri e sugli effetti negativi dell'iperprotezionismo dei genitori. Prima ancora della sicurezza sociale, il bambino ha bisogno "di sicurezza materiale e morale" (art. 6 Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959).

L'espressione "esigenze delle famiglie" dell'art. 6 n. 1 della legge n. 1044, che richiama la stessa usata nell'art. 144 cod. civ., presuppone una ponderazione delle singole esigenze tenuto conto dell'"interesse superiore del fanciullo" (art. 3 par. 1 e art. 18 par. 1 Convenzione di New York).

La previsione dell'art. 6 n. 2 "essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio", riformulata nell'art. 5 "Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia" della legge 285/1997, riprende l'espressione "partecipazione" dell'art. 3 comma 2 Costituzione e l'altra "formazioni sociali" dell'art. 2 Costituzione; quest'aspetto avvalora che la cittadinanza e l'educazione alla cittadinanza si manifesta già nei confronti della prima infanzia.

La prescrizione "essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psicopedagogica del bambino" dell'art. 6 n. 3 ha anticipato il contenuto dell'art. 3 par. 3 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia. Inoltre, la specificazione "assistenza sanitaria e psicopedagogica" ricorda che il benessere del bambino non si basa solo sullo "stare bene" ma anche sull'"essere bene". L'assistenza psicopedagogica, di cui si è parlato per la prima volta in questa legge, è stata poi prevista solitamente nelle leggi sui disabili, come per esempio la legge 104/1992 quando, invece, l'assistenza psicopedagogica dovrebbe caratterizzare ogni relazione educativa.

La locuzione "garantire l'armonico sviluppo del bambino" dell'art. 6 n. 4 ricorda le premesse delle fonti internazionali, tra cui quella della Dichiarazione dei diritti del bambino in cui si afferma che "il bambino [...] ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita" e l'art. 1 della Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro.

Il fatto che la legge n. 1044 riproponga alcune espressioni della Costituzione relative alla tutela del lavoro (artt. 35-38) conferma che il lavoro e la famiglia (con l'arrivo dei figli) sono la massima espressione della persona e per questo si devono adottare tutte le misure per conciliare lavoro e famiglia, come nel progetto europeo Audit Famiglia e lavoro.