- Categoria: Genitorialità
La famiglia nella legge istitutiva degli asili-nido
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Gli anni Settanta hanno prodotto leggi che rappresentano ancora delle pietre miliari sotto il profilo giuridico, sociale e culturale. Tra queste la legge 6 dicembre 1971 n. 1044 "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato" che, seppure discussa allora e disattesa oggi, presenta aspetti costituzionali di un certo rilievo e ha anticipato alcuni elementi delle leggi successive, come la riforma del diritto di famiglia, ed anche della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989 (cosiddetta Convenzione di New York).
Gli articoli di cui è possibile una lettura attualizzata sono in particolare l'art. 1 e l'art. 6.
I primi due commi dell'art. 1 recitano nel modo seguente: "L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale".
"Assistenza", termine che ricorre spesso anche nella Convenzione di New York, non deve essere intesa nel senso negativo di passivizzazione del soggetto, ma nel senso positivo e primitivo di stare accanto, stare presente (dal latino "adsistere", stare presso), quindi aspettare e rispettare i tempi del bambino, i diritti naturali (enucleati da Gianfranco Zavalloni), in particolare "il diritto all'ozio a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti" e "il diritto a un buon inizio". Ogni bambino, come ogni persona, ha diritto che venga rispettata la sua natura, quella "inclinazione naturale" di cui all'art. 147 cod. civ., ad essere considerato "naturus", colui che nascerà perché ogni giorno è un'occasione per rinascere. È questo il significato di "libertà di espressione" e "libertà di ricercare" (art. 13 par. 1 Convenzione di New York) e di "rivelare le sue risorse" (Charte du Bureau International Catholique de l'Enfance del 2007). "In sostanza occorre che la famiglia si renda conto della autonomia del fanciullo e carattere decisivo che ha per il suo sviluppo e fin dai primi mesi di vita il fatto di non essere subordinato alle esigenze di vita dei genitori (art. 3 Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro del 1967) e in ciò un grosso contributo è dato dall'assistenza dell'asilo-nido.
"Servizio sociale" richiama le "prestazione sociali" per la famiglia di cui all'art. 16 della Carta sociale europea e i "servizi adeguati e sufficienti" per i bambini dell'art. 17 della Carta; inoltre ha anticipato la ratio della legge 328/2000 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali come si legge nel primo comma dell'art. 1: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione". Bisogna investire di più negli asili-nido e nelle scuole e non nelle comunità e nei carceri minorili, di più nella prevenzione primaria e non nella prevenzione secondaria e terziaria. La necessità della prevenzione (senza cadere negli eccessi) è confermata dal fatto che responsabile degli asili-nido è il Ministero della sanità (artt. 2 e 3 legge 1044/1971) e per due volte è menzionato il profilo sanitario (art. 6 n. 3 e art. 7). In Italia ci sono diverse associazioni (per es. "Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus") che promuovono tenacemente la salute dell'infanzia, in particolare la prima infanzia, visto che l'infanzia italiana è una delle più a rischio in Europa per incidenza dei tumori, conflitti familiari, disimpegno sociale e mancanza di strutture.
"Politica per la famiglia": il nome singolare "politica" auspica l'organicità e l'univocità delle scelte e degli interventi a favore della famiglia, politica che agendo sulla dimensione "biopsicosociale" (locuzione usata nella legge del Brasile del 2011 contro la PAS) delle persone è manifestazione della "biopolitica" in un'accezione ampia. Inoltre è più indicativa l'espressione "politica per la famiglia", cui bisognerebbe aggiungere "con la famiglia", e non "politiche familiari".

