- Categoria: Conflitto e mediazione
La mediazione familiare attraverso la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia - Terza parte
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Interpretando l’art. 19 della Convenzione, la mediazione familiare è una misura per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno, abbandono, o negligenza o maltrattamento che possa scaturire dalla conflittualità familiare. E’ un “programma sociale” mirante a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e ai suoi genitori. E’ un “programma sociale” perché non deve vedere coinvolti solo gli esperti, ma anche gli altri soggetti interlocutori con i bambini e le famiglie, in primis gli insegnanti, tanto che nel Punto n. 14 del Documento dell’UNICEF Italia del 2005 si auspica che “La mediazione rientri al più presto nei Piani di offerta formativa, nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile, onde fare apprendere ai giovani la gestione non conflittuale dei rapporti interpersonali”. E’ altresì un “programma sociale” perché l’attività mediativa consente di ridurre i costi sociali ed economici dei conflitti familiari, come si legge nella Raccomandazione R(98)1 del Consiglio d’Europa sulla mediazione familiare.
Nell’art. 24 lettera f) della Convenzione di New York si parla di “educazione dei genitori” e “informazione in materia di pianificazione familiare”, dove per “pianificazione familiare” non s’intende solo prevenzione di gravidanze indesiderate e controllo delle nascite, ma educazione alla sessualità e all’affettività, alla genitorialità consapevole e responsabile. Ebbene la mediazione familiare può essere intesa come educazione dei genitori, separandi o separati, ad una riformulazione della pianificazione familiare, in senso lato, per la salute fisica e mentale del fanciullo. Non solo la mediazione è una forma di educazione dei genitori, ma indirettamente diviene una forma di educazione dei figli, perché inculca al fanciullo il rispetto dei genitori (art. 29 lettera c Convenzione), senza cadere in patologie relazionali come la PAS o altre, e il rispetto della sua identità che, tra l’altro, da figlio di genitori conviventi diventa figlio di genitori non più conviventi, ma esprimenti differenze culturali, di opinioni, di scelte (si pensi ai casi estremi di coloro che cambiano sesso) o altro, ma pur sempre genitori. Attraverso l’esempio di pedagogia della pace o del conflitto si prepara anche il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia (art. 29 lettera d Convenzione). In particolare la mediazione mira alla comprensione (dal latino cum, insieme e prendere, prendere, afferrare), che è proprio “abbracciare, contenere, intendere a pieno”.
Mediando si consente al bambino, sollevato dalla conflittualità, di recuperare il suo diritto allo svago (letteralmente allontanarsi da pensieri tristi) e alle attività proprie della sua età. Gli si consente di essere bambino, senza ostacoli alla sua crescita, e così potrà partecipare “liberamente” e “pienamente” alla vita culturale ed artistica (dall’art. 31 Convenzione).
Tutto ciò ricordando che la mediazione familiare, prima di essere una professione da iscrivere in un apposito albo, s’iscrive nell’ambito della tutela dei diritti dei minori e dello sviluppo del rispetto di tali diritti e dei diritti umani in genere, come si legge nella conclusione del Documento “Per una mediazione a misura di bambini”.
copyright © Educare.it - Anno XII, N. 6, maggio 2012

