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La mediazione familiare attraverso la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia - Seconda parte

La famiglia non è solo il nucleo composto di genitori e figli ma un complesso di relazioni (nell’art. 29 della nostra Costituzione la famiglia è giustamente definita “società naturale”) non necessariamente giuridiche o fisiche, ma significative che contribuiscono alla formazione dell’identità del bambino. La conflittualità familiare mina il processo identitario e le relazioni familiari, mentre la mediazione mira a ristabilire sollecitamente questa rete (parafrasando l’art. 8 Convenzione).

La mediazione familiare dà la possibilità in un ambiente stragiudiziale, scevro da formalità e dall’esacerbazione di alcuni avvocati, di partecipare al dibattimento e di esporre le proprie ragioni (art. 9 par. 2 Convenzione). In tal modo si ristabilisce la comunicazione (dal latino cum, con e munus, onere, prestazione) che è propriamente partecipare (essere partecipe e rendere partecipe), dibattere (discutere attentamente), esporre le proprie ragioni, rendere noto all’altro il proprio carico interiore. Si prende coscienza del diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori (art. 9 par. 3 Convenzione), perché la genitorialità è innanzitutto relazionalità che non si può esplicare in un assegno di mantenimento o in semplici visite prefissate.

La mediazione familiare serve anche a mettersi all’ascolto del fanciullo (art. 12 par. 2 Convenzione) ricordando che “ascolto” non è semplicemente sentire, ma (dal latino aus, orecchio e colere, coltivare, letteralmente “coltivare nell’orecchio”) è sentire attentamente, prestare attenzione. Ha la stessa origine etimologica di “cultura” (dal latino colere, che significa anche “curare, praticare”) e la mediazione prima di essere un servizio è una cultura, come ribadito nel Documento dell’UNICEF Italia del 2005.

La mediazione familiare accompagna i genitori in crisi di coppia a riappropriarsi (in gergo self empowerment) delle comuni responsabilità in ordine all’allevamento ed allo sviluppo del bambino (art. 18 Convenzione), perché un altro aspetto ineludibile della genitorialità è la comune responsabilità endofamiliare ed esofamiliare. Nella mediazione, incanalando la conflittualità, distaccandosi dalla conflittualità, si torna a dare delle risposte e a darsi delle risposte (è questo il significato profondo dell’essere responsabili), anziché continuare a rinfacciarsi domande o pretese. Si noti che nell’art. 18 per tre volte si parla di “allevamento”, che significa anche “sollevare, levare in alto”. In caso di conflittualità i genitori sono tenuti a sollevare, tenere estraneo il bambino da quest’impasse (in tale direzione opera la mediazione), perché i bambini tendono a sentirsi colpevoli di quanto accade. Non si chiede che i genitori smettano di litigare, ma che sappiano litigare, che usino il medesimo “codice” tenendo presente, come afferma B. Bettelheim, che “il modo in cui il genitore vive un evento cambia tutto per un bambino, perché è in base al vissuto del genitore che egli si crea la propria interpretazione del mondo” [Un genitore quasi perfetto, Milano, Feltrinelli, 1990, p. 59]. Lo psicoanalista austriaco, riportando una ricerca fatta sull’impatto emotivo che ebbero sui bambini i bombardamenti aerei su Londra durante la seconda guerra mondiale, riferisce che i bambini possono superare serenamente anche un conflitto “armato” e “cruento” se tranquillizzati dalla presenza e vicinanza positive di mamma e papà, dalla loro voce rassicurante.

Sempre nell’art. 18 si legge: “Nell’assolvimento del loro compito essi (i genitori) debbono venire innanzitutto guidati dall’interesse superiore del fanciullo”. Si parla di compito al singolare per evidenziare l’unicità e l’univocità della genitorialità pur nelle differenze (e non diversità) della maternità e della paternità. I genitori in situazioni di difficoltà, invece, perdono la rotta e la mediazione familiare li guida nel riorientarsi; infatti l’obiettivo della mediazione non è tanto giungere ad un accordo quanto ad un progetto condiviso.

In tal senso la mediazione familiare, coadiuvando i genitori in difficoltà, contribuisce a garantire lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo e ad assicurare le condizioni di vita necessarie a tale sviluppo (art. 27 Convenzione). In altre parole la mediazione familiare aiuta a ridefinire il tessuto dell’ambiente familiare (inteso come complesso delle condizioni familiari esistenti attorno al bambino e in cui si svolge la sua vita) e a garantire la continuità nell’educazione (dall’art. 20 Convenzione).