- Categoria: L'AltraNotizia
- Scritto da Gianfranco Scialpi
Bocciare un alunno con BES è anticostituzionale
Lo scorso giugno una studentessa con Bes non è ammessa alla classe successiva. Contro il provvedimento amministrativo, l’alunna è ricorsa dinanzi al TAR competente. Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso, constatando che il “verbale del consiglio di classe in data 15.6.2018, nel quale era dichiarato che le valutazioni nei confronti dell’alunna sarebbero state coerenti con il PDP annuale…” Il Consiglio di stato coinvolto nella vicenda ha analizzato con maggiore riflessione la documentazione. Alla fine ha accolto il ricorso.
Il punto di riferimento è l’art.3 della Costituzione
Occorre dimostrare un impegno sostanziale
Cosa significa tutto questo? E’ indispensabile che la non ammissione alla classe successiva sia fondata sull’attivazione di procedure e azioni formalizzate nel PDP. In altri termini, è necessario per i giudici che il PDP non sia inteso solo come un ulteriore adempimento formale. Deve portare ad un impegno sostanziale costituito da “compiti personalizzati, strategie didattiche speciali, misure compensative e dispensative in relazione alla particolare situazione dell’alunna”. Secondo il Consiglio di stato il verbale stilato il 15 giugno “non consente di apprezzare se, come richiesto dalla normativa e dalle circolari in vigore, vi sia stata un’effettiva attuazione del piano didattico per garantire l’effettività del diritto allo studio anche all’alunno che, per difficoltà psico-attitudinali, non riesca a tenere il passo degli altri compagni.” Dubbio fondato dall’applicazione degli stessi criteri di valutazione degli altri studenti che non consente di affermare la somministrazione di compiti personalizzati. Scriveva D. Milani nella sua Lettera a una professoressa (1967) “Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”.
In definitiva, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6848 del 3 dicembre 2018, conferma un orientamento consolidato nella giurisprudenza che si sostanzia nel criterio dell’eccezionalità della bocciatura. Atto amministrativo che deve essere sempre supportato da adeguata documentazione.
Fonte: Orizzontescuola.it, 24/12/2018

